Il Tar ha “ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso, con particolare riferimento ai temi della sussistenza o meno degli usi civici sull’area e dell’asserita carenza della autorizzazione paesaggistica, debbano essere approfondite in sede di merito”.
E “ravvisato il periculum in mora (pericolo nel ritardo), derivante dalla presumibile prossima messa in opera dell’impianto ormai ultimato”, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati (comunali, provinciali e regionali) e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica al 16 febbraio 2016.