Impose la rimozione dei paletti davanti al garage per scongiurare “il danno alla salute dei residenti”. Una motivazione tanto campata in aria a Tivoli non si era mai sentita.
E, probabilmente, non l’aveva mai sentita neppure il Tar del Lazio che ha dichiarato illegittimo l’atto emesso dal sindaco.
Così oggi, lunedì 13 febbraio, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio con la sentenza numero 2413 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – ha annullato l’ordinanza numero 415 firmata il 25 giugno 2010 dall’allora sindaco di Tivoli Sandro Gallotti che impose al Condominio di via Tiburtina 95/97 l’immediata rimozione dei paletti dissuasori in ferro in prossimità della rampa del garage ubicata al civico 103.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dei condomini rappresentati dall’avvocato Marco Tomasini di Tivoli e a distanza di 13 anni hanno riconosciuto che il sindaco si intromise in una vicenda estranea alle sue competenze.
La vicenda risale nel tempo, vale a dire al 1983, quando vennero installati i paletti bianco-rossi davanti alla rampa del garage condominiale, molto tempo prima che fosse costruito il cosiddetto “Condominio Carcianello” al civico 105 di via Tiburtina.
A seguito di un esposto al Comune di Tivoli, il 14 ottobre 2009 il “Condominio Carcianello” ottenne un’ordinanza dell’allora dirigente all’Urbanistica per la rimozione dei paletti installati per delimitare il confine tra le due proprietà. I tecnici comunali accertarono che i dissuasori rappresentavano un ostacolo alle manovre delle vetture del civico 105 ed impedivano completamente l’accesso ai mezzi di maggiori dimensioni, compresi quelli adibiti al soccorso pubblico.
Fatto sta che i condomini del civico 95/97 non diedero seguito alla rimozione ordinata, così nella vicenda subentrò l’allora sindaco Sandro Gallotti, appena eletto il 13 aprile 2010. Con l’ordinanza firmata il 25 giugno di 13 anni fa Gallotti fece ricorso ai poteri del sindaco in materia di tutela della sicurezza e ordine pubblico, ispirandosi al verbale di intervento del Corpo dei Vigili del fuoco per un presunto “danno della salute della 40 famiglie residenti al civico 105”.
Il presupposto che mosse il Sindaco ad adottare l’ordinanza fu duplice: da un lato l’accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione del dirigente; dall’altro la ritenuta sussistenza di una situazione, neanche di mero pericolo, ma di vero e proprio danno alla salute.
Il Tar ha stigmatizzato il tentativo del sindaco di portare ad esecuzione un’ordinanza adottata dai competenti uffici comunali nell’esercizio del potere di vigilanza edilizia del territorio, con l’inserimento nell’ambito di quel procedimento di un diverso tipo di potere (contingibile e urgente di esclusiva competenza del Sindaco) senza tenere conto che il dPR 380/2001 pone adeguati strumenti giuridici nel caso di mancata ottemperanza.
“Ma a prescindere da tale rilievo – si legge nella sentenza pubblicata oggi – e tenuto conto che, nelle more, l’ordinanza di demolizione n. 837/2009 è stata annullata, rileva il Collegio che la sussistenza del presupposto per l’esercizio del potere sindacale non è suffragata da una adeguata istruttoria e da una congrua motivazione, mancando la prova dell’asserito (pericolo di) danno alle famiglie residenti al civico ove sono stati posizionati i dissuasori, e, comunque, non essendo stata minimamente valutata, nel caso di inconvenienti nelle manovre di mezzi, la possibilità di interventi non definitivi”.
E non è finita.
Secondo il Tar, dalla scheda di intervento dei vigili del fuoco non emergono situazioni di danno alla salute ma risulta solo un generico “consiglio” in ordine alla possibilità di rimozione “di alcuni paletti” per un miglior accesso dei mezzi di soccorso.
In altri termini, il danno alla salute citato da Sandro Gallotti viene semplicemente ipotizzato dai pompieri per l’impossibilità di soccorso.
In realtà il danno non è né indicato tantomeno provato. Infatti il verbale dei vigili del fuoco a base dell’ordinanza dell’ex sindaco non indicava precise prescrizioni a tutela delle famiglie residenti al civico 105, ma suggeriva un modo per favorire la manovra dei mezzi che dovessero essere chiamati, in ipotesi di soccorso, circostanza questa che, potendo essere eventualmente messa in atto ove necessario, evidentemente non è idonea a supportare un ordine di rimozione con effetti permanenti.
L’annullamento dell’ordinanza dell’ex sindaco Sandro Gallotti per il Comune di Tivoli ha un costo equivalente a 2 mila euro per rimborsare le spese di giudizio sostenute dal Condominio di via Tiburtina 95/97.
Pagano i contribuenti