Bidello assolto per la palpata da 10 secondi, la Procura impugna la sentenza

Secondo i giudici il fatto non costituisce reato. I pm a difesa della studentessa molestata

Palpeggiare una donna per non più di dieci secondi non è reato.

Dopo aver scatenato l’indignazione popolare, ora potrebbe essere annullata la sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha assolto un bidello di un istituto scolastico della Capitale accusato di violenza sessuale per avere molestato una studentessa con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

La Procura di Roma ha infatti impugnato la sentenza di assoluzione.

Stando alla denuncia della vittima, il bidello ha palpeggiato la ragazza per una durata tra i “5 e i 10 secondi”, ma secondo il Tribunale manca l’elemento soggettivo del reato: la volontà da parte del collaboratore scolastico di molestare la minorenne.

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Nell’impugnazione i pm scrivono che la sentenza “si presta a censura essendo incorsa in errore nella valutazione delle prove acquisite, nella ricostruzione del fatto contestato e nella valutazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo”.

Secondo i magistrati della Procura “sul punto relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo che il Tribunale, ad avviso dell’appellante, incorre in errore, ritenendo che ‘la repentinità dell’azione, senza alcuna insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento'”.

Per la Procura “nell’intento di argomentare ‘insussistenza del dolo richiesto dalla norma incriminatrice il Tribunale travisa la ricostruzione del fatto stesso, che invero poco prima aveva effettuato sposando in toto la narrazione della parte lesa e dell’amica che aveva assistito alla condotta.

Il Tribunale – è detto nell’impugnazione – asserisce infatti che si sarebbe trattato di un toccamento fugace, quasi uno sfioramento, avvenuto peraltro in presenza di altre persone.

La parte lesa invece parla di un’azione che dura tra i cinque ed i dieci secondi, che non appaiono un tempo cosi istantaneo tanto che l’amica, senz’altro sbagliando nella percezione ma sicuramente fuorviata dal fatto che non si è trattato di un gesto di durata trascurabile, lo colloca invero nell’arco temporale di trenta secondi”.

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