Alla fine dell’anno scolastico si era ritrovato una pagella insufficiente e l’obbligo di ripetere la stessa classe.
Ma a deciderlo era stato il Consiglio di Interclasse, l’organo composto da docenti e rappresentanti dei genitori che non ha competenza in materia.
A promuovere l’alunno ci ha pensato il Tar del Lazio che ha annullato la mancata promozione.
Il caso emerge dalla sentenza numero 9407 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata lunedì 13 maggio e ha per protagonista un alunno frequentante la Scuola media presso l’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova di Guidonia.
Tutto inizia a giugno 2023, quando i genitori del bambino prendono atto della bocciatura ingiusta e presentano ricorso al Tar contro il Ministero dell’Istruzione e contro la scuola per annullare il giudizio di mancata promozione alla classe successiva deliberata a maggioranza all’esito di un supposto scrutinio finale.
I giudici amministrativi si rendono subito conto dell’ingiustizia subìta dal ragazzino e accolgono l’istanza con un’ordinanza cautelare perché “malgrado la richiesta, la scuola non ha fornito gli elementi richiesti e pertanto permangono le incertezze sui profili descritti e, in particolare, sulla competenza dell’organo che ha adottato il provvedimento di non ammissione”.
Una volta sospesa l’efficacia della bocciatura, il Tar ha ordinato alla scuola di provvedere con urgenza a rieditare il potere amministrativo di sua competenza e l’alunno ha iniziato frequentare la classe successiva “trovandosi, peraltro, molto bene sia con i compagni che con i docenti ed avendo un buon rendimento scolastico”, evidenziano i genitori nel ricorso.
“Malgrado l’espressa richiesta istruttoria e l’adozione di un provvedimento cautelare – si legge nella sentenza – la scuola non ha fornito chiarimenti in ordine alle contestazioni dei genitori e, in particolare, sia con riferimento alla contestazione relativa all’organo che ha emanato il provvedimento di non ammissione sia in ordine alla motivazione della stessa non ammissione”.
Il ricorso è stato accolto perché non era competenza del Consiglio di interclasse l’adozione del provvedimento di non ammissione.
A tal proposito, il Tar ha ribadito all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Villanova quanto previsto dall’articolo 2 comma 3 del Decreto legislativo 62/2017.
“La valutazione – recita la norma – è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe.
I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato”.
I genitori dell’alunno avevano anche richiesto il risarcimento danni alla scuola, ma i giudici lo hanno negato.