TIVOLI – Imputato per stupro su minore, chiede il permesso di soggiorno: il Tar dice “no”

Già condannato per furto, l’extracomunitario si era appellato al Tribunale controlli diniego della Questura

Davanti ad una condanna già inflitta e a carichi pendenti tanto gravi, il Questore non ha esitato a negargli il permesso di soggiorno.

Lui non si è dato per vinto e ha voluto far valere le sue ragioni davanti al Tar, ma il risultato è stato lo stesso: rigetto e conseguente obbligo di espulsione.

Il caso emerge dalla sentenza numero 193 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata mercoledì 7 gennaio dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Così i giudici hanno respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario che il 29 settembre 2023 si era visto negare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo richiesto due anni prima.

Dagli accertamenti effettuati, infatti, è emerso che il 20 settembre 2021 il migrante era stato condannato dal Tribunale di Roma, a seguito di patteggiamento, alla pena di sei mesi di reclusione per concorso in furto aggravato, reato per il quale permane il giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l’ordine pubblico.

Ma non è tutto.

La Questura di Roma ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno anche perché il 23 maggio 2022 l’extracomunitario è stato rinviato a giudizio dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli per adescamento di minorenne, sequestro di persona e violenza sessuale, reati considerati particolarmente odiosi e di non scarso rilievo.

Secondo il Tar, il ricorso è infondato innanzitutto perché non ha fondamento la tesi del migrante che sostiene l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

Anzi, evidenziano i giudici, la legge riconosce alla Questura il potere di valutazione che affonda le sue radici nella funzione preventiva e repressiva esercitata nei confronti degli stranieri che pongano in essere comportamenti contrari al codice penale e quindi ad interessi pubblici primari.

Il giudizio penale e quello amministrativo in esame, pur innestati su uno stesso presupposto fattuale, pertanto sono e restano autonomi, ribadisce il Tar concludendo che il permesso di soggiorno è stato negato anche per altri motivi, come “l’assenza di legami familiari in Italia nonché la dimostrazione concreta di aver conseguito negli anni precedenti sul territorio nazionale redditi sufficienti per potersi sostenere, avendo presentato dichiarazioni irregolari e mai regolarizzate”.

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