Le polemiche, all’indomani del nuovo decreto interministeriale sulla laurea in osteopatia, fanno insorgere la categoria. Il parere dell’A.N.P.O. – Associazione Nazionale Professionisti Osteopati
L’ A.N.P.O., in un primo momento, aveva ritenuto di rappresentare la propria opinione in merito al decreto istitutivo del corso di laurea per la formazione degli osteopati dopo che lo stesso sarebbe stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in seguito al benestare dell’organo di controllo, ma le polemiche mosse in varie testate giornalistiche ci portano ad esprimere la nostra opinione.
Tra i vari pareri fuorvianti, infatti, quello che ricadere sotto la nostra lente d’ingrandimento sono le inesattezze trasversali che vanno dal profilo professionale degli Osteopati alla formazione degli stessi, considerando che ormai, da un numero notevole di anni, gli Osteopati esercitano la professione grazie alla formazione acquisita proprio nelle criticate realtà formative presenti sul territorio Nazionale.
Ora che il Ministero, finalmente, ha istituito il corso di laurea e che pertanto la formazione professionale sarà gestita dai vari Atenei che rilasceranno un titolo di laurea abilitante, apprendiamo che medici in genere, fisiatri e ortopedici parlano di sfacelo lasciando trapelare riserve e perplessità con un tono quasi di accusa ad organi ministeriali, poiché definiti fautori di un corso di laurea in “pseudo scienza senza base scientifica né efficacia”!
Stessi professionisti che propongono, addirittura, di considerare l’Osteopatia un’ulteriore specializzazione per i fisioterapisti i quali, a sua volta, si sono autoproclamati paladini per vigilare nell’applicazione del decreto che ha limitato l’Osteopatia al solo ambito della prevenzione (ambito in cui, da oltre trent’anni, gli osteopati esercitano) e non a quello della riabilitazione; insomma, una sorta di task-force per vigilare sugli Osteopati.
Ma in un momento, definito da più parti, di gioia sull’ istituzione della laurea abilitante, l’ A.N.P.O. per un verso si trova ad analizzare prese di posizioni abnormi che dimostrano ancora una volta di non essere informati su tutto l’iter formativo della legge n. 3 del 2018, nonché sui passaggi istituzionali, sulle disposizioni di legge emesse che comunque hanno posto dei paletti ben precisi sulla professione osteopatica e non più rimovibili; per altro verso, vuole mettere in evidenza le concrete criticità che ancora, nonostante il decreto (che prenderà efficacia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), persistono.
Infatti, che un passo avanti nel percorso della piena attuazione dell’art. 7 della legge n. 3 del 2018 è stato fatto è senza ombra di dubbio, ma non è il punto di arrivo dell’iter attuativo e quindi non risolutivo in quanto non affiancato dall’attuazione dell’ultima fase rappresentata dall’istituzione dell’albo professionale e dalla definizione dei titoli equipollenti pregressi alla laurea in osteopatia.
L’ istituzione del corso di laurea in osteopatia con il decreto interministeriale, che nel richiamarsi alla legge 1 febbraio 2006 , n. 43 ha introdotto anche per la professione dell’osteopata il titolo abilitante rilasciato dallo Stato, non è sufficiente per dare piena attuazione alla norma di legge sopra richiamata; il titolo abilitante una volta acquisito dà il diritto al titolare di potersi iscrivere nell’apposito albo professionale e l’albo professionale, in ottemperanza all’art. 4 della legge 1 febbraio 2006 n. 43, deve essere istituito in concomitanza con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale: i due istituti sono interconnessi e non può esistere una laurea abilitante se non viene istituito il relativo albo professionale.
Difatti, la stessa istituzione del corso di laurea obbliga la conferenza Stato-Regioni, per espressa disposizione dell’art. 4 dell’accordo Stato-Regioni ratificata dal DPR 131/2021, ad individuare i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia tenuto conto che l’ordinamento didattico è stato definito con il decreto.
È quindi intenzione dell’A.N.P.O. , coinvolgendo le scuole di osteopatia che operano sul territorio nazionale, farsi promotrice presso l’organo istituzionale affinché si passi alla fase ultima attuativa del richiamato articolo 4 del DPR 131/2021, che non può limitarsi soltanto all’ individuazione dei criteri per l’ equipollenza dei titoli pregressi, ma anche alla previsione di regolamentazione della transitorietà con riguardo ai corsi in itinere che le scuole stanno svolgendo, ponendo l’attenzione al periodo che intercorrerà tra pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei primi corsi di laurea secondo le direttive del decreto interministeriale.
L’Associazione Nazionale Professionisti Osteopati, in quanto associazione di categoria che deve tutelare prima di tutto i propri iscritti e comunque tutti gli osteopati , come sempre è avvenuto nel passato , controllerà i vari Atenei affinché vengano istituiti corsi di formazione in osteopatia soprattutto con riferimento alle attività formative caratterizzanti le tecniche e le manovre osteopatiche e quindi anche l’attività formativa attraverso le cliniche osteopatiche, vigilando sempre perché venga rispettata la legge n.3 del 2018 laddove a chiare lettere è stato stabilito che l’Osteopatia non deve essere una sovrapposizione o una specializzazione di altre professioni sanitarie.
Francesco Manti, Presidente dell’Associazione Nazionale Professionisti Osteopati