Per accelerare i tempi si fece consegnare i terreni e costruì le case popolari senza aver mai sottoscritto la convenzione col Comune.
Grazie – o per colpa – di quella mancata firma l’Ater Provincia di Roma non dovrà versare neppure un centesimo al Comune di Monterotondo a titolo di concessione del diritto di superficie.
Lo stabilisce la sentenza numero 10445/2025 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata il 30 dicembre 2025 dal Consiglio di Stato.
I giudici di secondo grado hanno accolto il ricorso dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica annullando in parte la sentenza numero 13623/2023 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - con la quale due anni fa il Tar del Lazio aveva condannato Ater a pagare a favore del Comune di Monterotondo la somma di 223.189 euro e 44 centesimi per la concessione del diritto di superficie su alcune aree di proprietà comunali nel piano di zona numero 5 località “La Costa” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
La somma era l’equivalente dei 582 milioni 155.000 di vecchie lire stabiliti dal Consiglio comunale di Monterotondo con la deliberazione numero 9 del primo marzo 1992 con la quale fu approvato lo schema di convenzione alla quale l’ex Iacp aderì soltanto a parole.
Il 27 luglio 1993 il Comune di Monterotondo rilasciò all’IACP di Roma la concessione edilizia numero 1261 e le aree per la realizzazione di un intervento di edilizia sovvenzionata in località “La Costa”.
Per accelerare i tempi il 18 gennaio 1994 i terreni furono consegnati anticipatamente all’IACP prima ancora della stipula della convenzione.
Secondo il Tar, l’IACP ha aderito al contenuto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale e al corrispettivo fissato negli atti comunali.
Del resto, l’ATER – avevano evidenziato i giudici amministrativi nel 2023 – ha acquistato la proprietà degli immobili realizzati, li ha assegnati agli aventi diritto e riscuote i relativi canoni dagli inquilini, sicché non si giustifica l’omessa stipula della convenzione.
Di tutt’altro parere i magistrati del Consiglio di Stato che hanno ritenuto fondati tre motivi del ricorso concludendo che esiste uno schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale, tuttavia non esiste un atto negoziale tramite il quale lo IACP prima e l’ATER poi abbiano assunto unilateralmente l’obbligo di stipulare la Convenzione né di saldare i relativi importi dovuti a titolo di cessione da parre del Comune del diritto di superficie.
Quindi non può essere sufficiente il fatto che l’IACP abbia aderito al contenuto dello schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale e al relativo corrispettivo per far scattare un obbligo a contrarre.



























