E’ finita alla “volemose bene”: il complesso residenziale abusivo non si tocca.
Così lunedì 9 febbraio con la sentenza numero 2475 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – il Tar del Lazio ha messo la parola fine alla vicenda ventennale relativa al complesso di 12 appartamenti immerso nel verde della campagna romana in via della Pozzera 7/B, a Sant’Angelo Romano.


L’ingresso del complesso residenziale di via della Pozzera a Sant’Angelo Romano
I giudici hanno infatti dichiarato la cessazione della materia del contendere relativa al ricorso presentato nel 2024 da Custodio C., Giovanna R. e Simone S. contro il Comune di Sant’Angelo Romano, la ditta costruttrice Anthares Immobiliare s.r.l. e i proprietari originari Alessandra L., Delfina L., Adriano L. e Alessandro C.
In particolare Custodio C., Giovanna R. e Simone S. avevano richiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione numero 4 del 19 febbraio 2024, con la quale il Comune di Sant’Angelo Romano aveva ordinato agli acquirenti la demolizione degli appartamenti abusivi entro novanta giorni, pena una sanzione amministrativa da un minimo di 2.000 ad 20.000 euro, con la garanzia che gli immobili sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune, il quale avrebbe poi provveduto alla demolizione a spese dei nuovi proprietari.
Custodio C., Giovanna R. e Simone S. avevano inoltre richiesto l’annullamento della delibera del Comune Sant’Angelo Romano che il 12 febbraio 2024 ha disposto l’annullamento in autotutela dei Permessi di Costruzione in sanatoria numero 16/2006 e 17/2007 rilasciati alla 61enne santangelese Alessandra L., originaria proprietaria del terreno a destinazione agricola di oltre un ettaro in cui è stato costruito il complesso.
In realtà il Tar del Lazio ha preso atto che il 5 dicembre 2025 il sindaco di Sant’Angelo Romano Antonio Cornacchia, nelle funzioni di dirigente dell’Ufficio Tecnico, con la determina numero 63 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - ha disposto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti coi quali nel 2024 l’Ente aveva certificato l’irregolarità prevedendo la demolizione del complesso residenziale di via della Pozzera 7/B (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Si tratta di una lottizzazione su terreno a destinazione agricola, una delle tante realizzate a metà degli anni Duemila sulla base della Legge 326/2003, meglio noto come il “Condono di Berlusconi”, un provvedimento che consentiva ai proprietari di sanare i manufatti abusivi purché esistenti prima dell’approvazione della Legge.
L’annullamento della revoca dei condoni e dell’ordine di demolizione da parte del sindaco Antonio Cornacchia fa seguito alla sentenza numero 2702/2025 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA– pubblicata dal Tar del Lazio il 5 febbraio 2025.
In quell’occasione i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da Italo S., uno dei proprietari dei 12 appartamenti oggetto di richiesta di demolizione.
Il Tar Lazio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di termine per l’esercizio di annullamento d’ufficio pari a 18 mesi, dal 2021 ridotto a dodici mesi.
Viceversa, fanno notare i giudici, il Comune di Sant’Angelo Romano ha annullato i condoni risalenti al 2006 e 2007 soltanto il 19 febbraio 2024 e soltanto dopo l’esposto presentato il 14 giugno 2023 da Mirko Corsi e Giovanna Russo, marito e moglie dal 2007 proprietari di un appartamento nel complesso di via della Pozzera (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).


Una veduta aerea del complesso di 12 appartamenti
In realtà, sia l’esposto della coppia che l’annullamento dei condoni era basato su un “documento esplosivo” firmato il primo dicembre 2008 dall’allora Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Angelo Romano Corrado Gavasso.
Si tratta di una Consulenza tecnica d’Ufficio avente ad oggetto la foto aerea del 12 luglio 2003 relativa al terreno di via della Pozzera.
“Il permesso di costruzione in sanatoria numero 16/06 del 2 agosto 2006 – si legge nella relazione del tecnico comunale – non poteva essere rilasciato, poiché le opere edilizie sanate non risultano presenti nella foto aerea del 12 luglio 2003 in quanto realizzate oltre il limite temporale della legge 326/03”.
Secondo il Collegio, il potere di autotutela è stato esercitato dal Comune oltre i limiti temporali consentiti dalla legge. In tal senso è stata decisiva proprio la relazione tecnica firmata da Corrado Gavasso il 1° dicembre 2008.
I giudici evidenziano che già all’epoca, ossia 15 anni prima, il Comune non solo era nelle condizioni di accertare l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire 16/06, sotto il profilo della mancata ultimazione delle opere entro il 31 marzo 2003, ma aveva persino accertato e documentato tale insussistenza con l’istruttoria svolta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Tuttavia, il Comune non mosse un dito pur avendo accertato la mancanza dei presupposti per il rilascio della sanatoria e la falsità delle dichiarazioni rese nell’istanza di condono.
“L’inerzia del Comune – si legge nella sentenza del Tar – protratta per un periodo di tempo così lungo, evidentemente “non ragionevole”, si appalesa del tutto ingiustificata…
… tale condotta è stata gravemente negligente per non aver il Comune di Sant’Angelo Romano attivato tempestivamente il potere di autotutela una volta scoperto l’illecito, sicché il disposto annullamento deve ritenersi violativo dei limiti temporali posti dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, disposizione che non può essere interpretata nel senso di consentire, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di stabilità delle posizioni giuridiche, un differimento del potere di autotutela secondo la volontà dell’Amministrazione”.
Ma non è finita.
Il Tar ha condiviso la tesi degli avvocati di Italo Sorbara anche rispetto all’ordinanza di demolizione numero 4 del 19 febbraio 2024.
A parere dei giudici, il provvedimento non motiva gli elementi qualificanti la lottizzazione abusiva, riferendosi genericamente alla “trasformazione anche delle aree circostanti” e ad “interventi di urbanizzazione”.
“Non vengono, cioè – si legge nella sentenza – esplicitate in concreto le caratteristiche di tale trasformazione e la consistenza di tali interventi in relazione alla loro idoneità a stravolgere l’ordinato assetto del territorio preesistente e ad interferire con la potestà amministrativa di pianificazione, il che rende la motivazione inadeguata a supportare la contestazione di una lottizzazione abusiva”.





























