L’amministrazione comunale aveva fissato dei paletti talmente rigidi da mettere in crisi le attività commerciali. L’idea era quella di concedere permessi per l’occupazione di suolo pubblico fino ad un limite massimo di 30 metri quadrati.
Un limite insostenibile per i commercianti e inconcepibile per i giudici amministrativi.
Così il 14 febbraio con la sentenza numero 2594 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA– il Tar del Lazio ha annullato il comma 3 dell’articolo numero 5 del Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato il 17 marzo 2022 con la Delibera numero 4 dal Consiglio comunale di Monterotondo.
I giudici hanno accolto parzialmente il ricorso presentato dagli avvocati Silvia Lanzaro, Daniele Bracci e Ugo Altomare, per conto di Luigi Cadamuro, Pierluigi Novelli e Francesco Francaviglia, tre imprenditori della ristorazione eretina, titolari rispettivamente di pizzeria, pub, bar, enoteca e ristorante ubicati tra piazza Roma, viale Bruno Buozzi e viale Mazzini.
Tre locali della cosiddetta “Zona B” a ridosso del Centro storico ai quali il Comune di Monterotondo aveva rilasciato l’Autorizzazione all’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività somministrazione fino al 31 dicembre 2022 per soli 30 metri quadrati.
A parere del Tar, il divieto generalizzato di concessione di occupazione di suolo pubblico superiore a 30 metri quadrati in tutta la zona B è stata introdotto “senza tener conto delle dimensioni interne dei singoli esercizi, dell’eventuale collocazione o meno degli esercizi in aree pedonali o a traffico ridotto e senza individuare specifici profili di incompatibilità delle dimensioni delle occupazioni con le generali esigenze di tutela della salute, della sicurezza e della quiete pubblica poste a base dell’adozione dell’atto”.