TIVOLI - Rischio incendi, il sindaco ordina di pulire i terreni incolti

Dal 15 giugno al 30 settembre divieto di accensione fuochi: multe fino a 10 mila euro

A Tivoli inizia la caccia a chi lascia terreni di proprietà privata in stato d’incuria e abbandono.

Da domani e fino al 31 maggio 2024 scatta l’obbligo di diserbo e pulizia dei fondi incolti. Lo ha deciso lunedì 29 maggio il sindaco Giuseppe Proietti con l’ordinanza numero 192 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA -, il provvedimento emesso ogni anno per prevenire incendi dalle conseguenze disastrose come la scorsa estate quando le fiamme avvolsero e resero inagibile il Ponte della Pace.

L’ordinanza è stata emessa a seguito degli esposti periodicamente inviati da parte di cittadini circa lo stato d’incuria e abbandono di alcuni terreni sia all’interno che all’esterno della cinta urbana, divenuti ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti e serpi.

Situazioni che nella stagione estiva potrebbero determinare situazioni di pericolo per il potenziale innesco di incendi. L’ordinanza del sindaco Giuseppe Proietti è rivolta ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

· proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;

· detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee ferroviarie e stradali;

· responsabili di cantieri edili e stradali;

· amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;

· proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto,

· gestori di cabine elettriche;

· proprietari di aree inedificate in genere.

Gli obblighi imposti dal sindaco sono i seguenti:

1. procedere alla manutenzione delle aree, mediante lo sfalcio delle erbe infestanti (ovvero all’aratura) e la manutenzione di siepi ed alberature esistenti, tenendole sempre sgombre da qualsiasi tipo di rifiuto (detriti, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, ecc.);

2. provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di trattamenti di disinfestazione da mosche, zanzare, topi, lepidotteri e altri agenti infestanti;

3. evitare, sia sul suolo pubblico che privato, la produzione e/o il mantenimento di ristagni d’acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolta d’acqua permanenti per più di una settimana, senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare;

4. sottoporre i pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie, dei tetti e dei piazzali privati a periodici trattamenti larvicidi;

5. provvedere, nei campi a confine con strada, a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di ampiezza non inferiore a 5 metri lineari, priva di vegetazione;

6. provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine elettriche per un raggio non inferiore a n.10 metri lineari;

7. provvedere a regolare le siepi vive, in modo che non restringano la sede stradale libera e non danneggino il manto stradale;

8. provvedere a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno, al fine di garantire la visibilità lungo la viabilità ed evitare i conseguenti pericoli per l’incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, con particolare riguardo ai tratti in prossimità delle curve, avendo cura di contenere siepi e ramaglie come prescritto dal codice della strada;

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9. provvedere a mantenere in condizioni decorose gli spazi privati e condominiali prospettanti la pubblica via, estirpando l’erba lungo il fronte dello stabile e/o i muri di cinta, nonché ripulendo periodicamente i canali e/o le fossette di loro competenza;

10. rimuovere dai fondi confinanti con viabilità di qualsiasi natura le pietre e i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette fiancheggianti le strade stesse;

11. provvedere a trasportare tutti i materiali di scarto ottenuti dallo sfalcio e diserbo delle aree incolte presso centri di raccolta e smaltimento autorizzati per legge; sarà consentita la bruciatura di detti materiali, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta di questo Comune e solo al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre), come di seguito disposto nella presente ordinanza;

Nel provvedimento il sindaco ricorda ai cittadini che il periodo dal 15 giugno al 30 settembre è considerato di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, per cui in tutte le aree a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, o immediatamente ad esse adiacenti:

– il divieto di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l’innesco di un incendio;

– il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare:

§ il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;

§ il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;

– il divieto di far brillare mine o usare esplosivi; o il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

– il divieto di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);

– il divieto di aprire o ripulire i viali parafuoco con I’uso del fuoco; o il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o brace;

– il divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

– il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come “lanterne cinesi” o “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;

– il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

– il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell’ambito di attività agrosilvo-pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

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– il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

Sarà consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, dietro preventivo nulla-osta del comune, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre).

Le operazioni di bruciatura, preventivamente autorizzate, potranno essere effettuate nei seguenti orari:

– DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO: DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 8,00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 20,00 (ora di fine combustione);

– DAL 1 APRILE AL 14 GIUGNO: DALLE ORE 5,00 ALLE ORE 8,00 (ora di fine combustione) E DALLE ORE 19,00 ALLE ORE 22,00 (ora di fine combustione).

L’accensione dei fuochi che dovesse essere autorizzata sarà comunque sempre subordinata alle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

– esclusivamente al di fuori del centro abitato;

– esclusivamente al di fuori del periodo estivo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 30 settembre);

– previa acquisizione di apposito nulla osta rilasciato dal Comune di Tivoli;

– in condizioni meteo favorevoli (assenza di vento);

– sospendere immediatamente le attività di bruciatura, in caso di improvviso mutamento delle condizioni atmosferiche (presenza di vento, ecc.), assicurandosi di avere adeguatamente spento ogni focolaio e brace;

– procedere sotto stretta e costante sorveglianza, attuando ogni cautela ed avendo cura di lasciare intorno al sito oggetto di bruciatura una fascia libera di almeno 5 metri da vegetazione e/o materiali che potrebbero prendere fuoco;

– dotarsi di idonee attrezzature atte ad evitare l’eventuale propagarsi delle fiamme;

– disporre, nelle immediate vicinanze dell’innesco, di un punto di approvvigionamento idrico;

– abbandonare il luogo prestabilito per le bruciature solo dopo essersi assicurati che ogni focolaio e tutte le braci siano completamente ed efficacemente spente;

– adottare una condotta civile, informando i proprietari confinanti e garantendo un’adeguata distanza dal confine del lotto ed almeno 20 ml da eventuali fabbricati esistenti;

– procedere alla bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali potature, sfalci, ecc.;

– è fatto assoluto divieto di procedere alla bruciatura di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

In caso di inottemperanza sono previste sanzioni da un minimo di 173 euro ad un massimo di 10.329 euro.

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