A vigilare saranno gli organi di Polizia, la Polizia Locale e tutti gli Enti territoriali.
Controlli capillari con sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori.
Così il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ha aperto la caccia ai proprietari di terreni abbandonati, incolti, ricettacolo di animali e parassiti e possibile fonte di rischio incendi.
E’ in sintesi il contenuto dell’ordinanza numero 228 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, giovedì 8 giugno, dal capo dell’amministrazione a maggioranza Nuovo Polo Civico e Partito Democratico.
Si tratta di un provvedimento emesso ogni anno e in vigore dal 15 giugno al 30 settembre per prevenire il fenomeno degli incendi estivi, i danni conseguenti al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna, all’assetto idrogeologico e soprattutto per arginare il grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, come suggerito dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.
Nell’ordinanza il sindaco Mauro Lombardo obbliga innanzitutto i cittadini a provvedere al taglio dell’erba e della vegetazione erbacea ed arbustiva, alla sistemazione delle siepi a filo con la proprietà, nonché alla rimozione dello sfalcio e dei rifiuti.
Disposizioni in tal senso riguardano anche Enti come le Società di gestione delle Ferrovie, le Società di gestione di servizi idrici, Anas, la Società Autostrade, la stessa Città Metropolitana e i Consorzi di Bonifica: a tutti è rivolto l’invito a coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo a pulire i terreni lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, ma anche alla pulizia di rotatorie, banchine, cunette e scarpate, con la successiva la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile.
Dal 15 giugno al 30 settembre vige il divieto di accendere fuochi, bruciare stoppie e residui di vegetazione, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, esercire attività pirotecnica.
Per evitare l’esplosione colposa di incendi i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera sono tenuti a realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.