A Monterotondo arriva il via libera alla demolizione degli impianti pubblicitari abusivi sulla via Salaria.
A sancirlo oggi, venerdì 25 ottobre, con la sentenza numero 8553 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA– è il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Wayap S.r.l., società romana specializzata nella pubblicità cartellonistica esterna su strada e nella pianificazione di comunicazione aziendale e campagne su cartelloni pubblicitari.
La società è proprietaria di tre cartelloni considerati abusivi nei confronti dei quali il 13 ottobre 2017 il Comune di Monterotondo aveva disposto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in quanto posizionati su tratti di strada assoggettati ad un vincolo di interesse archeologico, in zona esondabile ricadente nel Piano di Bacino del Fiume Tevere, installati senza il nulla osta dell’Ardis e senza il titolo edilizio dell’Ente locale.
Si tratta di tre cartelloni “bifacciali” di un metro e mezzo per 2, collocati a terra su struttura propria in palo metallico, tra il 1987 e il 1990 autorizzati da Anas S.p.a. alla società “Pubblimp”, rispettivamente al chilometro 23+200 della Salaria”, al chilometro 24+250 e al chilometro 25+062.
Gli impianti passarono successivamente alla proprietà della “AP Italia srl” e infine alla società “Wayap srl” e le autorizzazioni vennero nel tempo regolarmente rinnovate.
Ma dopo il passaggio della proprietà demaniale da Anas al Comune di Monterotondo nel 2013, il 2 aprile 2014 la “Wayap srl” chiese la conversione delle autorizzazioni senza avere risposta.
Anche un successivo sollecito del 31 agosto 2016 non portò ad una risposta da parte dell’ente locale da parte del Comune che invece il 9 febbraio 2017 avviò il procedimento repressivo degli impianti considerati abusivi in quanto non muniti dei prescritti titoli edilizi.
Demolizione imposta con l’ordinanza del 13 ottobre 2017, impugnata dalla Wayap con ricorso al Tar del Lazio.
Con la sentenza numero 2973/2020 i giudici amministrativi di primo grado confermarono la legittimità dei provvedimenti del Comune di Monterotondo chiarendo che lungo le strade ricadenti in aree vincolate vige il divieto contenuto nell’articolo 45, comma 3, del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (DGR n. 556 e 1025 del 2007) espressamente richiamato dall’articolo 3, terzo comma, del regolamento comunale di arredo urbano.
Secondo il Tar, il meccanismo di tutela era stato adottato nell’ambito di un potere pianificatorio ampiamente discrezionale, che non è in contrasto con l’articolo 153 e non osta alla libertà costituzionale di iniziativa economica, la quale rimane subordinata alla priorità costituzionale della tutela del paesaggio.
Il Consiglio di Stato ha condiviso la stessa tesi del Tar, evidenziando che il previo nulla osta dell’ARDIS necessario per i manufatti in zona esondabile “costituisce un profilo di imprescindibile interesse pubblico sovraordinato, del quale l’amministrazione comunale non può non tener conto nell’esercizio dei poteri attinenti al controllo e alla gestione del territorio, per evidenti ragioni attinenti all’esigenza di una gestione sicura dei profili di rischio idrogeologico”.