L’obiettivo era azzerare i vincoli per realizzare ville con giardino e villini a schiera. Ma la colata di cemento a ridosso della Villa dell’Imperatore Adriano non ci sarà.
Lo stabilisce la sentenza numero 13407 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata oggi, martedì 8 luglio, dal Tar del Lazio.
I giudici amministrativi di primo grado hanno rigettato il ricorso presentato dalla Fincres S.p.A., società del gruppo dell’imprenditore e patron delle Terme di Roma Bartolomeo Terranova. Il costruttore aveva richiesto l’annullamento degli atti attraverso i quali nel 2007 e nel 2021 la Regione Lazio aveva approvato il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (P.T.P.R.), inserendo nel Paesaggio Naturale Agrario tra le aree considerate di notevole interesse pubblico anche un terreno di 16.664 metri quadrati di proprietà Fincres. Secondo Bartolomeo Terranova, sotto il profilo urbanistico, in base al vigente PRG del Comune di Tivoli approvato nel 1973 e successiva variante normativa approvata nel 2009, l’area ricadrebbe in zona C, sottozona C5, e sarebbe destinata a villini residenziali, da uni a quadrifamiliari isolati e circondati da giardino privato o villini a schiera.
Nella causa al Tar si è costituita la Regione Lazio che ha spiegato come il PTPR sia stato redatto per preservare le aree ancora libere da edificazione in ambiti particolari quale l’area di contorno del complesso monumentale di Villa Adriana, considerato particolarmente fragile.
A parere dei giudici del Tar, la scelta della Regione “appare tutt’altro che irragionevole in considerazione del particolare contesto in cui ricade l’area, ove si pone l’esigenza di tutelare l’insieme paesaggistico che fa da sfondo a beni di indiscutibile pregio quale il complesso monumentale di Villa Adriana in Tivoli.
La tutela del bene culturale dialoga con il contesto paesaggistico circostante e risponde all’apprezzabile interesse pubblico di preservare il contesto naturale entro cui si situa il bene, anche al fine di evitare che quest’ultimo, a seguito di ulteriori processi di urbanizzazione, possa essere inserito in un contesto che ne sminuisca l’originaria bellezza”.
In Tribunale Fincres Spa ha lamentato anche una presunta disparità di trattamento tra i suoi terreni e quelli dell’adiacente lottizzazione T9 Nathan (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
I giudici hanno respinto le osservazioni della società di Terranova in quanto riferite ad un procedimento relativo allo stato di una pianificazione attuativa già approvata, secondo le norme del PTPR.
“Ed invero – conclude il Tar – la diversità nei presupposti tra la lottizzazione T9 Nathan e i fondi di proprietà della ricorrente giustifica e rende del tutto ragionevole anche la disparità di trattamento”.