L’obiettivo dichiarato era quello di risolvere il degrado causato dalla presenza di escrementi, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza.



Il sindaco di Montorio Romano Vincenzo Ponzani insieme all’ex Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
Per questo il sindaco di Montorio Romano Vincenzo Ponzani la scorsa estate aveva vietato l’accesso ai cani all’interno dei parchi giochi per bambini e imposto l’obbligo dell’utilizzo di museruola nella conduzione degli esemplari di media e grossa taglia.
Un provvedimento sproporzionato e pertanto illegittimo, secondo il Tar del Lazio.
Il caso emerge dalla sentenza numero 20099 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio lo scorso 12 novembre.
I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’associazione animalista “Earth” disponendo l’annullamento dell’ordinanza numero 16 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata lo scorso 5 settembre da Vincenzo Ponzani, sindaco di Montorio Romano, piccolo Borgo di circa 2 mila abitanti sui Monti Lucretili nel cuore della Sabina romana al confine con Moricone, Nerola, Montelibretti e Monteflavio.
Attraverso l’Avvocato Massimo Rizzato, il 14 ottobre l’associazione “Earth” era ricorsa al Tar contestando il divieto di accesso con i cani nelle “aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale” e l’obbligo dell’utilizzo di museruola nella conduzione dei cani di media e grossa taglia.
Benché intimato, il Comune Montorio Romano non si è costituito in giudizio, per cui nessuno ha difeso le ragioni dell’Ente.



I giudici del Tar hanno riconosciuto meritevoli di attenzione per l’amministrazione comunale gli obiettivi dichiarati di tutela dei cittadini, mirando a evitare, da un lato, che le deiezioni non raccolte dei cani possano creare “condizione di estremo disagio per la popolazione e pericolo di infezioni sanitarie” e, dall’altro, che il libero vagare degli animali, imputabile a condotte non responsabili dei loro custodi, possa pregiudicare “l’incolumità delle persone”.
Tuttavia, l’ordinanza del sindaco Ponzani non rispetta il requisito della necessarietà.
“Il generico divieto di accesso degli animali, anche se custoditi, alle aree indicate nel provvedimento gravato risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone e della libera esternazione della loro personalità”, si legge nella sentenza.
A parere dei giudici, il Comune si sarebbe potuto limitare alla tutela del decoro, dell’igiene pubblica e della sicurezza mediante l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza e controllo, sanzionando chi non rispetta i doveri comportamentali imposti dalla normativa nazionale ai custodi di cani, come quello di rimuovere le deiezioni e di condurli in aree pubbliche con guinzaglio e museruola.
Il Tar ha accolto l’eccezione sollevata dall’associazione “Earth” anche rispetto all’obbligo imposto dal sindaco Ponzani di applicare la museruola ai cani “di grossa e media taglia” durante la loro conduzione all’aperto.
Obbligo illogico e in violazione della normativa, secondo i giudici.
Infatti la protezione non dovrebbe essere riferita alle dimensioni dell’animale, ma alla sua effettiva pericolosità.
Anche perché il richiamo alla “taglia” del cane non solo è generico, ma rimette agli agenti di Polizia locale, in violazione del principio di legalità, il compito di specificare, in concreto e secondo proprie valutazioni discrezionali, la portata applicativa del precetto amministrativo.
Inoltre i giudici evidenziano che dal 3 marzo 2009 il Ministero della salute ha espunto l’obbligo della museruola nella conduzione dei cani all’aperto, prevedendo solamente l’obbligo del custode di “portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti”.




























