TIVOLI – Forno crematorio, il Tar assegna l’appalto ad “Edilver” e “Altair Funeral Srl”

I giudici bocciano il Comune: ha approvato un progetto senza la relazione di un geologo

Saranno la “Edilver Srl” di Villadossola e la “Altair Funeral Srl” di Bologna a realizzare il Tempio per la cremazione all’interno del cimitero di Tivoli.

Lo stabilisce la sentenza numero 19040 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata ieri, martedì 29 ottobre, dal Tar del Lazio.

I giudici hanno infatti accolto il ricorso presentato dal binomio di imprese per far annullare l’affidamento in concessione alla “Alpha Tau Srl” di Artena, l’azienda che il 5 dicembre 2017 propose al Comune di Tivoli progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica del Nuovo tempio crematorio Cimiteriale mediante finanza di progetto.

A luglio scorso la “Edilver Srl” (Mandatario) e la “Altair Funeral Srl” (Mandante) si erano collocate al primo posto nella relativa graduatoria con 84 punti, aggiudicandosi la gara per un importo base di due milioni 575 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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Il binomio di imprese presentò infatti l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quelle della “S.I.L.V.E. Spa” (“Società Italiana Lampade Votive Elettriche”) e del Raggruppamento Temporaneo Orizzontale di Imprese formato da “Alpha Tau Srl” (Mandatario) e da “Geo Srl” (Mandante).

Tuttavia, la “Alpha Tau Srl” di Artena, pur essendosi collocata all’ultimo posto con 55,64 punti, essendo stata la promotrice del progetto, il 19 luglio scorso ha potuto esercitare il diritto di prelazione così come previsto dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016 e dal Disciplinare di gara e si è vista assegnare la concessione.

Nell’articolato ricorso “Edilver Srl” e “Altair Funeral Srl” hanno chiesto al Tar di annullare gli atti e di disporre in proprio favore l’aggiudicazione e il subentro nel contratto evidenziando vari profili di illegittimità.

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I giudici hanno condiviso la tesi delle due aziende su un unico punto, quello relativo alla relazione geologica.

Sia il Bando che il Disciplinare di gara configurano quale “condizione di partecipazione” e “requisito di ammissione” la designazione di “un geologo iscritto al relativo albo professionale” che sarebbe stato incaricato di redigere la relazione geologica, in sede di progettazione definitiva ed esecutiva del forno crematorio.

Una figura che invece non è stata preventivamente individuata nel gruppo di professionisti incaricati della realizzazione del complesso architettonico.

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