Contratto di lavoro a tutele crescenti: in vigore dal 7 marzo.

Dott.ssa Costabile, partiamo dal termine “tutela crescente”: cosa significa?

In breve vuol dire che il neo assunto con questa tipologia di contratto nel caso venga licenziato in modo illegittimo  non avrà più diritto al reintegro (tutela reale) in tutti i casi contemplati dall’art 18 dello Statuto dei lavoratori bensì ad un indennizzo (tutela obbligatoria) che cresce con il crescere dell’anzianità lavorativa: in particolare è previsto un risarcimento economico pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilità.

Come accennava , cambia l’applicabilità dell’obbligo di reintegra in caso di illegittimo licenziamento, ci spiega meglio?    

La tutela reale e cioè la reintegrazione al posto di lavoro contemplata dall’art 18 è ristretta alle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace perché intimato oralmente (Vedi tabella). Il datore di lavoro non è dunque più obbligato a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro anche nel caso di illegittimo licenziamento per motivi economici o disciplinari (licenziamento per giustificato motivo e giusta causa), a meno che in giudizio venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (il fatto non sussiste).

E’ bene ribadire, all’attenzione dei nostri lettori, che stiamo parlando di contratto a tempo indeterminato.

Sì . Il contratto a tutele crescenti si applica esclusivamente ai lavoratori assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non si applica alle assunzioni a tempo determinato o a qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro) che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi quindi i dirigenti) . E’ bene ricordare che si applica anche in caso di conversione del contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato se la conversione avviene dopo il 7 Marzo 2015. La nuova disciplina vale, infine, anche per i datori di lavoro che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione oppure di religione o di culto.

Il requisito occupazionale previsto in origine dallo Statuto non conta  ai fini dell’applicazione delle nuove norme.

Proprio così, una delle maggiori novità è proprio questa: il nuovo regime si applica a tutti i nuovi assunti, senza distinzione per aspetto dimensionale dell’azienda, come avveniva invece con l’articolo 18 .Sono incluse quindi anche le aziende fino a 15 dipendenti (5 se agricoli). Tuttavia nelle piccole imprese la misura dell’indennità in caso di licenziamento ingiustificato è dimezzata (quindi è pari a una mensilità per ogni anno di lavoro), e non può comunque superare le sei mensilità.

Ci stiamo riferendo alle assunzioni che avverranno dal 7 marzo in poi, cosa succede a chi è già assunto?

Chi è già assunto a tempo indeterminato resta con il vecchio contratto. Le nuove tutele si applicano al periodo antecedente a questa data ( e cioè agli assunti fino al 6 marzo scorso)solo per le imprese che a seguito di assunzioni a tempo indeterminato superino i 15 dipendenti dopo il 7 marzo 2015. In questo caso specifico la normativa si applicherà, dunque, sia ai nuovi assunti che a quelli assunti precedentemente .

Tabella 1

TIPI DI LICENZIAMENTI

–  discriminatorio: per ragioni di fede religiosa, credo politico, per disabilità, età, discriminazione razziale, di lingua, di sesso o altre forme di discriminazione;
– disciplinare:
è determinato da condotte gravi del lavoratore, tali da far ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro (licenziamento per giusta causa);
– economico: non dipende dalla condotta del lavoratore ma da ragioni inerenti all’attività produttiva all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa come crisi aziendali, outsourcing, riassetto organizzativo, problemi economici aziendali ecc. (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Inoltre il licenziamento può essere individuale o collettivo se riguarda un singolo lavoratore dipendente o più lavoratori

 

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