Se tecnicamente non è il via libera, altrettanto tecnicamente è una stroncatura delle modalità attraverso le quali fu bloccata sette anni fa. A Tivoli torna a far parlare la Lottizzazione Nathan, il piano urbanistico da più di duemila abitanti a ridosso della Villa dell’Imperatore Adriano proposto dalla “Impreme Spa”, società edilizia del Gruppo dei noti costruttori romani Mezzaroma.
Ieri, mercoledì 2 febbraio, il Tar del Lazio con la sentenza numero 1239 ha infatti accolto il ricorso dell’impresa e ha annullato il diniego espresso il 18 settembre 2014 dal sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti. Si tratta di una nota in cui sette anni fa il primo cittadino comunicò che non avrebbe rilasciato il permesso di costruire le opere di urbanizzazione primaria del Piano di Ponte Lucano finché le Pubbliche amministrazione preposte alla Protezione civile non avessero espresso le loro valutazioni sulla tutela dell’incolumità pubblica nell’area di Ponte Lucano.
Di fatto, si trattò di una vera e propria ordinanza contingibile e urgente: ma è un atto illegittimo che i giudici amministrativi hanno annullato. I motivi sono spiegati in maniera dettagliata nelle 15 pagine della sentenza pubblicata ieri. In sintesi nessun pericolo poteva sorgere nell’immediato per il semplice fatto che in quella fase temporale il permesso non poteva essere concesso o posto in esecuzione.
A determinare l’illegittimità è che l’atto del sindaco era privo di un termine di efficacia temporale, nel senso che si limitava ad arrestare il procedimento edilizio in attesa che tutte le autorità competenti in materia di protezione civile avessero fatto conoscere le loro valutazioni. Insomma, in tal modo la Lottizzazione Nathan sarebbe rimasta bloccata a tempo indeterminato: un’assurdità secondo il Gruppo di Barbara Mezzaroma che ha recriminato i sette anni trascorsi dalla richiesta dei permessi.
Per il ritardo nella definizione del procedimento edilizio da parte del Comune la “Impreme” aveva richiesto un risarcimento danni stratosferico da 95 milioni di euro: 903.780 euro per il danno emergente, 93 milioni 449.674 euro per lucro cessante.
Il Tribunale amministrativo regionale ha escluso qualsiasi risarcimento, addebitando la responsabilità dei sette anni trascorsi alla stessa famiglia Mezzaroma. Infatti i costruttori nel ricorso introduttivo al Tar non avevano proposto anche la domanda cautelare per sospendere l’efficacia dell’ordinanza di Proietti, un modo attraverso il quale avrebbero scongiurato il prodursi del danno patrimoniale nella sua interezza.