FONTE NUOVA – Multe a raffica con l’autovelox, il sindaco risponde agli automobilisti imbufaliti

Il comunicato completo del sindaco Piero Presutti

In riferimento alle eventuali “discrasie” di natura tecnico-giuridica, riguardanti la legittima installazione dei dispositivi di autovelox e dei verbali ad essi collegati, il Comando di Polizia Locale precisa quanto segue:

1)  Nella normativa vigente non sussiste alcun obbligo legislativo che preveda la citazione del Decreto Prefettizio con il quale viene autorizzata l’installazione dei dispositivi fissi per il rilevamento della velocità a distanza all’interno dei verbali elevati per le relative sanzioni. Tuttavia, al fine di consentire un più ampio esercizio delle facoltà connesse al diritto di difesa dei soggetti sanzionati, di garantire una maggiore completezza informativa dei verbali elevati, nonché di evitare inutili ricorsi, è stato già previsto l’inserimento del riferimento all’autorizzazione rilasciata dal Prefetto di Roma con nota prot. n. 401561 del 11/11/2021.

2)  Il tratto della Sp. Nomentana nel quale sono stati installati i dispositivi di rilevamento è di proprietà della CMRC che ha provveduto a disciplinare autonomamente i limiti di velocità relativi alla porzione di strada extraurbana locale (così come definita dall’art. 2 del Cds) cui si fa riferimento. A tal riguardo va precisato che l’obbligo della contestazione immediata della violazione, posto in capo agli agenti accertatori, trova la sua fonte non nella classificazione della strada e dal relativo limite di velocità imposto ma, piuttosto, dal combinato disposto dell’ 201 del cds, del D.L. 121 del 20 giugno 2002 così come convertito dalla Legge n. 168 del 1 agosto 2002. Ed infatti, ai sensi della citata normativa “…..il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita’, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati.”. L’obbligo della contestazione immediata della violazione, dunque, viene derogato tenendo conto di una serie di elementi le cui valutazioni spettano alla Prefettura di riferimento la quale inserisce le rispettive risultanze valutative proprio all’interno del Decreto di autorizzazione.

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3)  Anche in merito alla presenza della data di taratura dei dispositivi all’interno del verbale di contestazione non vi è alcun riferimento normativo, essendo pertanto sufficiente che vi sia espressa indicazione circa l’avvenuto adempimento della taratura.

4)  L’Amministrazione che procede alla contestazione della sanzione tramite dispositivi fissi per il rilevamento della velocità, non è tenuta a dover fornire automaticamente la riproduzione fotografica dell’infrazione al soggetto sanzionato. Tale prova infatti deve essere consultabile tramite accesso agli atti e deve obbligatoriamente essere prodotta in giudizio qualora sia sollevata tale eccezione dal soggetto ricorrente.

5)  L’articolo 3, codice della strada, al comma 1, n. 4, definisce la “Banchina” come:“parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati” la giurisprudenza prevalente:“La banchina è la parte
della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. Essa serve normalmente al transito dei pedoni come zona di sicurezza, con la conseguenza che il suo occasionale utilizzo per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare”.

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Nella fattispecie concreta riguardante Via Nomentana Città Metropolitana di Roma ha provveduto proprio nel 2021 alla messa in sicurezza dell’intero tratto di cui è questio anche mediante la realizzazione di banchina. Rimane, ferma la norma del codice della strada che all’art. 157 al comma 3 prevede: “Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine” come anche l’art. 158 lett. f) seconco il quale la sosta è vietata “sulle banchine, salvo diversa segnalazione”.

Firmato, il Sindaco Ingenere Piero Presutti

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