TIVOLI - Vietato scoppiare petardi in strada fino al 6 gennaio 2026

“Stretta” del sindaco Marco Innocenzi a partire da domani

La “stretta” riguarda ogni categoria: dalla stellina al raudo fino al cosiddetto “bombone”.

E’ iniziato il conto alla rovescia alla festa di Capodanno, ma da giorni nelle strade di Tivoli vengono scoppiati molteplici e numerosi petardi, mortaretti e artifici similari.

Una cattiva abitudine da contrastare per evitare danni e/o lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal malfunzionamento degli ordigni, oltre che per preservare l’incolumità psico-fisica degli animali.

E’ l’obiettivo dell’Ordinanza numero 314 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata oggi, lunedì 29 dicembre, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi.

Il provvedimento impone a partire da domani, martedì 30 dicembre, fino a tutto il 6 gennaio 2026 una serie di divieti:

1. il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie di cui all’art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie.

In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

2. il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (art. 3 D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123);

3. il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità.

L’ordinanza prevede inoltre dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2026:

1. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, nr. 773 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

2. il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso, l’effettuazione degli spari vietati dall’ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).

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L’inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.

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