TIVOLI – Ristorante “Incannucciata”, il legale: “Sentenza nulla, ricorso alla Corte Europea”

Lettera a Tiburno dell'Avvocato Professor Luca Giusti, legale della "Taverna della Rocca"

In riferimento all’articolo TIVOLI – Demanio e Comune sgomberano il ristorante “Incannucciata”, dall’avvocato Luca Giusti, legale della società società “Taverna della Rocca – Ristorante Incannucciata di Severino Camilli & C. sas”, riceviamo e pubblichiamo:

In nome e per conto della società Taverna della Rocca – Ristorante incannucciata S.a.s. ed S.r.l., che, in persona del legale rappresentante pro tempore, me ne hanno conferito espresso mandato, si richiede un’esplicita smentita e correzione dell’articolo apparso nella cronaca del Tiburno TV quotidiano in data 14 novembre 2024 su un presunto «sgombero» del noto ristorante» “Incannucciata».

Benché nell’articolo venga riportata, e anche in forma abbastanza grossolana, la sentenza del Consiglio di Stato numero 8862 del 6 novembre 2024 – e vorremmo sapere la fonte, mentre il sottoscritto firma i propri atti e comunicazioni – , con la quale è stato respinto l’appello, dopo numerose vicissitudini processuali, da parte dei miei assistiti nei confronti dell’agenzia del demanio, ci sono numerose puntualizzazioni da fare e innanzitutto segnalare che:

– l’agenzia del demanio dello Stato (che NON E’ “LO STATO”, ma un’agenzia che gestisce i beni demaniali), ha trasferito al Comune di Tivoli, con atto del 13 dicembre 2018, e ben prima quindi dell’inizio del giudizio davanti alla magistratura amministrativa, iniziato nel 2021, il Castello di Rocca Pia di Tivoli con accessori e pertinenze: detto atto estende i confini di quanto ceduto dal Castello di Rocca Pia a tutto il piazzale Aldo Moro, compreso tutto quello che c’è in mezzo, tra i lati di viale Trieste e il vicolo del Barchetto, che sono poi PERTINENZE al servizio del Castello e che comprendono anche il famoso “Stallone o Scuderie degli Estensi”, nel quale sito, per l’appunto, è sito  il Ristorante l’Incannucciata, che quindi non è sito più dal 2018 in locali demaniali ma in locali del Comune di Tivoli.

– Tale atto è stato depositato nel processo dall’agenzia del demanio tardivamente, quasi allo scopo di non far sapere la circostanza, ma questa circostanza rende comunque il demanio dello Stato privo di qualsiasi potere anche soltanto di emettere provvedimenti in merito e soprattutto di condurre un procedimento che non lo riguarda.

–  Già dall’art 2 dell’atto di trasferimento, che pubblicheremo su tutti i mezzi a disposizione, essendo atto pubblico (pag 6/13 atto di trasferimento), è possibile verificare con estrema precisione l’oggetto della cessione, nella quale rientrano in pieno lo “Stallone-Scuderie degli Estensi”, pertinenza necessaria del Castello, che infatti si estende per tutto il “Vicolo del Barchetto” e per “Viale Trieste” (chiamata anche, da un certo punto, anche Piazzale delle Nazioni Unite), dove è sito il locale ristorante gestito dai ricorrenti. Il tutto è stato dimostrato da perizie e da documentazione grafica inoppugnabile.

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– Si può concludere che pertanto anche le Scuderie degli Estensi, che peraltro formano parte integrante del Castello di Rocca Pia o quantomeno ne costituiscono delle pertinenze necessarie e inscindibili, ex acto ed ex lege (ed ex provvedimento giurisdizionale, ordinanza del TAR), sono state cedute al Comune di Tivoli, e pertanto anche il terreno ex demaniale occupato dai ricorrenti è divenuto già dal 13.12.2018 proprietà del Comune di Tivoli.

– Logica conseguenza è che, dato che il giudizio è iniziato con l’impugnazione dei provvedimenti “gemelli” emessi dall’agenzia del demanio in data 03 agosto 2021 (a poteri già scaduti!!!), e l’impugnazione ne è conseguita nei corretti termini, si può concludere che il demanio non aveva la legittimazione né di emettere quei provvedimenti di sloggio, né di resistere nel giudizio in quanto non più proprietario, essendo ormai il bene stato trasferito al Comune Di Tivoli.

Inoltre, dice la Cassazione: Cass. civ. n. 12866/2022, tra le tantissime:

“Gli accessori pertinenziali di un bene immobile devono ritenersi compresi nel suo trasferimento, anche nel caso di mancata indicazione nell’atto di compravendita, essendo necessaria un’espressa volontà contraria per escluderli, senza che possa in tal senso interpretarsi il riconoscimento, in capo all’acquirente, di una servitù di passaggio sulla comproprietà del bene accessorio (nella specie un cortile), potendo essa giustificarsi nell’intenzione di assicurare un vantaggio per la proprietà esclusiva dell’acquirente, eccedente i limiti di comproprietà ex art. 1102 c.c., posto a carico della comunione residua”. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 12866 del 22 aprile 2022).

– Detta circostanza del vincolo pertinenziale inscindibile tra il Castello di Rocca Pia e le sue scuderie (“Lo Stallone”) è perfino confermata nella prima ordinanza di reiezione della sospensiva da parte del T.A.R Lazio, (Ord. N. 697 del 2022 reg. provv. Caut., pubbl. il 01.02.2022), nella quale viene espressamente affermato che il ristorante occupa, in base alla concessione 601 del 2003, «taluni locali i quali, per come del resto affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio, costituendo parte integrante del Castello di Tivoli, denominato “Rocca Pia”…» (pag. 2 ordinanza, in fondo alla pagina).

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– Inoltre la concessione non solo non era scaduta, ma era stata prorogata sine die e il demanio non ha mai avvisato i miei assistiti di questa cessione, che la rendevano assolutamente carente di legittimazione ad emettere provvedimenti riguardante la Taverna della Rocca. Che, tra l’altro aveva continuato a pagare sine die la stessa concessione.

– Quindi, l’articolo in oggetto recepisce tutta una serie di falsità che sono state a sua volta recepite dal Consiglio di Stato ed espresse da un demanio completamente carente di poteri, il che conduce a una serie di conclusioni:

1) la sentenza del Consiglio di Stato citata è completamente nulla è revocabile ex articolo 106 Codice del processo amministrativo e 395 del Codice di procedura civile, per grave errore di fatto;

2) essendo inoltre il Giudice amministrativo andato a giudicare una questione – qual è quella del regolamento dei confini riguardante la cessione – , CHE PERTIENE ESCLUSIVAMENTE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA, e non è di competenza dell’autorità giudiziaria amministrativa, se ne conclude che il Consiglio di Stato è andato nel c.d. “straripamento di giurisdizione” vale a dire ha giudicato su materie che non gli competono, essendo un giudice speciale degli atti amministrativi e non civili; E CONTRO QUESTO TIPO DI VIZIO (OLTRE AI MOLTI ALTRI CHE VI SONO) VI SONO NUMEROSI RIMEDI CHE SARANNO ESPERITI, come saranno esperite anche delle denunce alla Procura della Repubblica nei confronti di responsabili di calunnie aggravate nei confronti del signor Camilli Severino e di altri per gravi fatti che andremo a dimostrare.

– Pertanto i miei Assistiti reagiranno con tutti i mezzi che hanno a disposizione, non escluso anche il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), contro la sentenza citata del Consiglio di Stato in oggetto, ma anche contro il comportamento dell’agenzia del demanio, la quale ha errato o mentito sulla propria posizione, del tutto carente di poteri, e per altri gravissimi fatti che saranno accuratamente descritti nelle denunce e negli atti giudiziari che andranno ad essere esercitati al più presto.

Anche per non allungare troppo il discorso, si chiede pertanto al giornale “Il Tiburno” di verificare meglio le proprie fonti e soprattutto di ascoltare entrambe «le campane» prima di pubblicare una notizia del genere in quanto su un argomento così delicato non è possibile ascoltare una sola parte, notizia che oltretutto produce danni commerciali e morali gravissimi ai miei Assistiti”.

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