GUIDONIA - Indennità e rimborso benzina, 20 mila euro per l’ex assessore

La Corte dei Conti dà ragione a Carlo Alberto Pagliarulo: un dipendente della Pubblica amministrazione in pensione può essere delegato e percepire lo stipendio. Per un anno e mezzo il sindaco Barbet ha fatto “melina” pur di non liquidarlo

Un dipendente della pubblica amministrazione in pensione può percepire l’indennità di funzione da amministratore pubblico.
A stabilirlo è la Corte dei Conti che con la delibera 88/2021 ha dato il via libera all’incasso per Carlo Alberto Pagliarulo, l’ex assessore alle Finanze di Guidonia Montecelio dimessosi il 27 aprile 2020 in aperta polemica con la giunta 5 Stelle accusandola di incapacità manifesta.
Il parere della magistratura contabile è stato espresso in seguito al quesito posto dal Sindaco Michel Barbet attraverso una nota protocollata il 28 giugno scorso dal Consiglio delle autonomie locali del Lazio.
Il 19 maggio scorso l’avvocato Nicola Recchia, legale dell’ex assessore Pagliarulo, aveva diffidato Barbet a pagargli fino all’ultimo centesimo lo “stipendio” da assessore e il rimborso del carburante per tutte le volte che dal 29 giugno 2019 al 27 aprile 2020 era venuto da Roma a Guidonia sulla base di quanto previsto dall’articolo 84 comma 3 del Testo Unico degli Enti locali.
D’altronde, Pagliarulo è un grande conoscitore della macchina amministrativa essendo Presidente di Acsel (Associazione Cooperazione e Sviluppo Enti Locali), con una lunga esperienza da dirigente alla Ragioneria Generale del Comune di Roma, dove ha ricoperto pure la carica di Vice Ragioniere Generale.
La Corte dei Conti ha chiarito che il comma 3 dell’articolo 82, inoltre, recita che, “ai soli fini dell’applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura”.
“Risulta dirimente – spiegano i magistrati contabili – il fatto che tali attribuzioni derivano dall’investitura elettiva da parte dei cittadini o, comunque, dalla nomina sulla base degli equilibri politici scaturiti dal voto popolare, per cui non assume alcuna rilevanza la ratio della norma sul collocamento in quiescenza e sul ricambio generazionale.
Di conseguenza, una lettura costituzionalmente orientata della disposizione non preclude per i componenti delle giunte degli enti locali territoriali l’attribuzione dell’indennità di funzione, anche al fine di non menomare il pieno esercizio dell’elettorato passivo che deve essere garantito a tutti i cittadini a parità di condizioni, a prescindere dalle condizioni personali di ognuno”.

Condividi l'articolo:
LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO - Convegno di Forza Italia sui fondi europei

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.