MONTEROTONDO – Pannelli fotovoltaici, sui tetti del Centro si può

Il Tar annulla il diniego del Comune ad una residente in via Verdi perché scritto “coi piedi”. I giudici indicano la recente legge per l’installazione

Si possono installare i pannelli fotovoltaici sui tetti del Centro storico di Monterotondo? Dipende.

E’ quanto emerge dalla sentenza numero 6279 pubblicata mercoledì 18 maggio dal Tar del Lazio che ha annullato il diniego espresso dal Comune eretino alla richiesta di Mara D., proprietaria di un immobile in via Verdi, nel Centro storico della Città a pochi passi dal Municipio.

I giudici amministrativi hanno annullato il diniego di autorizzazione paesaggistica numero 826 del 2021 espresso dall’amministrazione eretina sulla scorta di un parere negativo della Soprintendenza Archeologica alle Belle Arti e Paesaggio.

Si tratta di un diniego scritto “coi piedi” che l’amministrazione Varone pagherà in termini economici.

Secondo il Tar, infatti, la Soprintendenza non aveva alcun titolo per esprimere un parere contrario che per giunta è stato anche tardivo.

A sua volta, il Comune – che aveva già dato una valutazione negativa all’istanza di Mara D. – non solo non avrebbe dovuto investire della pratica l’amministrazione statale ma comunque non avrebbe dovuto ritenersi vincolato al parere espresso sia perché non previsto, sia perché di emanazione tardiva.

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Nella stessa sentenza i giudici indicano una soluzione.

Mara D. dovrà valutare se le sia di giovamento il sopravvenuto articolo 9 del Decreto Legge 17/2022 che prevede testualmente:

ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice”.

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Insomma, tutto dipende dalla natura del vincolo vigente, oppure dal fatto che esso ricada, o meno, nella previsione di cui alle lettere b) o c) dell’articolo 136 del Decreto Legislativo 42/2004.

Nel caso in cui, invece, l’autorizzazione paesaggistica fosse ancora necessaria, il Comune dovrà riesaminare l’istanza, prescindendo dal parere già reso dalla Soprintendneza.

Qualora il Comune reputi che l’autorizzazione paesaggistica non possa essere rilasciata, previo esame delle contrarie ragioni dedotte dalla ricorrente, sarà necessario adottare un diniego ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del Dpr 31/2017, senza investire la Soprintendenza.

Se, al contrario, il Comune reputi di accogliere la domanda, la proposta di accoglimento andrà trasmessa alla Soprintendenza.

Il diniego “scritto coi piedi”, come anticipato ha un costo per la collettività: il Tar ha infatti condannato Comune di Monterotondo e Soprintendenza a rifondere a Mara D. 3 mila euro per le spese legali.

Pagano i contribuenti.

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