Per ottenere il permesso รจ stata rappresentata unโarea piรน grande di quella reale e conteggiata perfino quella in cui scorre una strada privata.
Eppure, gli impiegati comunali non se ne sono accorti e hanno rilasciato la concessione edilizia.
In realtร , su quel terreno non si sarebbe potuto mettere neppure un mattone in piรน perchรฉ la cubatura รจ giร stata utilizzata.
Cose che capitano al Comune di Capena.
Per questo con la sentenza numero 7640 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZAโ- pubblicata giovedรฌ 17 aprile il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il Permesso di Costruire numero 7/2024 rilasciato il 27 agosto 2024 alla โGas 3 Srlโ di Capena.
La societร , specializzata nella locazione immobiliare di beni propri o in leasing, da aprile 2024 รจ proprietaria di un terreno edificabile con sovrastante fabbricato ad uso magazzino di superficie catastale complessiva, tra coperto e scoperto, di 1499 metri quadrati in via Valle Verde, una strada privata perpendicolare a via Madonna Due Ponti dove nel 1972 e nel 1973 sono stati costruiti due palazzi.
Su quel terreno la โGas 3 Srlโ ha ottenuto dal Comune di Capena il via libera ad un intervento di demolizione di un vecchio manufatto esistente di 51 metri quadrati e alla realizzazione di un edificio residenziale di tre piani con sei appartamenti e 18 nuovi residenti, piรน annessi box auto, che sviluppa una cubatura pari a 955,80 metri cubi.
Ad accendere i riflettori sulla concessione edilizia sono stati dieci residenti nel Condominio di via Madonna Due Ponti 8/A confinante col terreno della โGas 3 Srlโ : Maria Rita Bellezza, Elena Borgia, Gabriella De Paolis, Domenico La Rocca, Lucia Liotti, Agostino Onori, Carlo Palmieri, Antonio Filippo Panebianco, Maria Riccelli e Rita Russomanno hanno presentato ricorso al Tar segnalando una serie di anomalie sfuggite al Comune di Capena.
Innanzitutto la superficie del lotto รจ inferiore ai 1.599 metri quadrati dichiarati nella Relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire, essendo in realtร pari a 1.499 metri.
Tra lโaltro, nel conteggio effettuato ai fini del calcolo volumetrico era stata inclusa anche la particella corrispondente a Via di Valleverde, strada su area privata ad uso pubblico, non computabile nella volumetria a disposizione.
Il Tar ha infine riconosciuto che in origine lโarea occupata dal fabbricato ad uso magazzino da demolire faceva parte di un unico lotto pari a 3.830 metri quadrati frazionato per realizzare i due palazzi esistenti, per cui la volumetria edificabile in realtร risulta esaurita.































