GUIDONIA – Guerra tra farmacie, la 22esima sede è legittima

Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato ammette la coesistenza di due concorrenti nella stessa zona di Colle Fiorito a oltre 200 metri l’una dall’altra

A Colle Fiorito possono convivere due Farmacie. Lo ha stabilito oggi, lunedì 2 maggio, il Consiglio di Stato che legittima definitivamente la scelta dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio di consentire l’apertura di una 22esima sede in via delle Genziane.

Con la sentenza di oggi – la numero 3410 – in 25 pagine i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della “Farmacie Scaramella Sas”, la società amministrata dalla dottoressa Simonetta Scaramella titolare della storica e omonima sede di via dei Girasoli 30 a Colle Fiorito e della “Farmacia Centrale” di viale Roma 140 a Guidonia Centro.

Il verdetto conferma quanto già stabilito il 16 aprile 2021 dal Tar del Lazio con la sentenza numero 4527 e dichiara il ricorso infondato. Nel 2019 Simonetta Scaramella si era rivolta alla Giustizia amministrativa per far annullare il Decreto firmato il 13 novembre 2019 dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet col quale furono riconosciuti alla “Farmacia delle Genziane Srl” della dottoressa Giulia Andriani, la titolarità e il diritto di esercizio della 22esima sede in città.

LEGGI ANCHE  MONTEROTONDO - Troppi clienti pregiudicati per droga, bar chiuso

Atto sottoscritto da Barbet dopo il parere tecnico-sanitario positivo rilasciato dalla Asl Roma 5, dopo la proroga all’apertura autorizzata dalla Regione Lazio e dopo il sopralluogo della Polizia Municipale.

Secondo la dottoressa Scaramella il via libera alla seconda farmacia di Colle Fiorito sarebbe stata una violazione della Costituzione e della Carta di Nizza perché la nuova sede sorge in via delle Genziane 46 angolo con via dei Tulipani, non solo al confine con la sua zona di competenza ma, per di più, nella mezzeria interna all’area assegnata, anziché sul marciapiede opposto, ossia sul lato della lottizzazione “La Sorgente”.

La farmacista considerava la scelta lesiva dei suoi interessi e dell’interesse pubblico, per questo aveva richiesto anche un risarcimento danni che invece le è stato negato.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Ruba una borsa in un'auto, beccato al campo rom di Bagni Vecchi

Il Decreto Legge 1/2012 prevede infatti una farmacia ogni 3.300 abitanti ed una distanza minima di 200 metri tra un punto vendita e l’altro. Distanza rispettata considerato che “Farmacia delle Genziane Srl” è ubicata a 650 metri dalla “Farmacie Scaramella Sas”.

Inoltre i giudici hanno ribadito che spetta al Comune localizzare le nuove sedi senza più la necessità di definire un territorio di astratta pertinenza, purché sia assicurata un’equa distribuzione degli esercizi sul territorio.

Il Consiglio di Stato – come aveva già fatto il Tar – ha concluso che in buona sostanza sia il Ministero della Salute che la Giurisprudenza considerano superato il concetto di “zona” sostituito con quello di “ambito di pertinenza”, ossia l’area che la farmacia è deputata a servire.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.