GUIDONIA – Guerra tra farmacie, la 22esima sede รจ legittima

Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato ammette la coesistenza di due concorrenti nella stessa zona di Colle Fiorito a oltre 200 metri lโ€™una dallโ€™altra

A Colle Fiorito possono convivere due Farmacie. Lo ha stabilito oggi, lunedรฌ 2 maggio, il Consiglio di Stato che legittima definitivamente la scelta dellโ€™amministrazione comunale di Guidonia Montecelio di consentire lโ€™apertura di una 22esima sede in via delle Genziane.

Con la sentenza di oggi – la numero 3410 – in 25 pagine i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della โ€œFarmacie Scaramella Sasโ€, la societร  amministrata dalla dottoressa Simonetta Scaramella titolare della storica e omonima sede di via dei Girasoli 30 a Colle Fiorito e della โ€œFarmacia Centraleโ€ di viale Roma 140 a Guidonia Centro.

Il verdetto conferma quanto giร  stabilito il 16 aprile 2021 dal Tar del Lazio con la sentenza numero 4527 e dichiara il ricorso infondato. Nel 2019 Simonetta Scaramella si era rivolta alla Giustizia amministrativa per far annullare il Decreto firmato il 13 novembre 2019 dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet col quale furono riconosciuti alla โ€œFarmacia delle Genziane Srlโ€ della dottoressa Giulia Andriani, la titolaritร  e il diritto di esercizio della 22esima sede in cittร .

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Atto sottoscritto da Barbet dopo il parere tecnico-sanitario positivo rilasciato dalla Asl Roma 5, dopo la proroga allโ€™apertura autorizzata dalla Regione Lazio e dopo il sopralluogo della Polizia Municipale.

Secondo la dottoressa Scaramella il via libera alla seconda farmacia di Colle Fiorito sarebbe stata una violazione della Costituzione e della Carta di Nizza perchรฉ la nuova sede sorge in via delle Genziane 46 angolo con via dei Tulipani, non solo al confine con la sua zona di competenza ma, per di piรน, nella mezzeria interna allโ€™area assegnata, anzichรฉ sul marciapiede opposto, ossia sul lato della lottizzazione โ€œLa Sorgenteโ€.

La farmacista considerava la scelta lesiva dei suoi interessi e dellโ€™interesse pubblico, per questo aveva richiesto anche un risarcimento danni che invece le รจ stato negato.

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Il Decreto Legge 1/2012 prevede infatti una farmacia ogni 3.300 abitanti ed una distanza minima di 200 metri tra un punto vendita e lโ€™altro. Distanza rispettata considerato che โ€œFarmacia delle Genziane Srlโ€ รจ ubicata a 650 metri dalla โ€œFarmacie Scaramella Sasโ€.

Inoltre i giudici hanno ribadito che spetta al Comune localizzare le nuove sedi senza piรน la necessitร  di definire un territorio di astratta pertinenza, purchรฉ sia assicurata unโ€™equa distribuzione degli esercizi sul territorio.

Il Consiglio di Stato – come aveva giร  fatto il Tar – ha concluso che in buona sostanza sia il Ministero della Salute che la Giurisprudenza considerano superato il concetto di โ€œzonaโ€ sostituito con quello di โ€œambito di pertinenzaโ€, ossia lโ€™area che la farmacia รจ deputata a servire.

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