GUIDONIA – Incendi estivi: aperta la caccia ai terreni incolti

Dal 15 giugno scatta l’obbligo di bonificare i lotti e il divieto di gettare cicche

Per chi non esegue gli interventi preventivi sono previste multe fino a 500 euro, ma l’importo lievita fino a 3 mila euro in caso di mancata pulizia delle aree incolte da rifiuti vari.

A Guidonia Montecelio inizia la caccia ai proprietari di terreni invasi da sterpaglie e spazzatura, potenziali inneschi di roghi estivi.

E’ il contenuto dell’ordinanza numero 229, l’ordinanza anti-incendi – CLICCA E SCARICA L’ORDINANZA – emanata ogni anno per prevenire i rischi di roghi estivi.

 
 

Il provvedimento è stato firmato ieri, martedì 3 giugno, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo ed è rivolto a tutti i proprietari e conduttori – soggetti privati e pubblici – di terreni che nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre dovranno seguire alcune direttive, a prescindere dalla classificazione e/o destinazione dei lotti.

È fatto obbligo di:

a) provvedere al taglio dell’erba e della vegetazione in genere e comunque della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, al fine di evitare che, dalla mancata cura delle aree, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

b) di conservare i beni di loro proprietà o nella loro disponibilità costantemente liberi da materiali di scarto, anche di quelli eventualmente abbandonati da terzi.

Si ricorda che i proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non avere responsabilità di “colpa attiva” (imprudenza, negligenza, imperizia), “colpa omissiva” (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito o “culpa in vigilando”, (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente).

Nello stesso periodo dal 15 giugno al 30 settembre – sempre allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia – su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato:

  1. accendere fuochi di ogni genere;
  2. far brillare mine o usare esplosivi;
  3. usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  5. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  6. esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  7. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
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I controlli sul territorio

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comuni di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Le sanzioni previste

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza, tra le quali si vogliono indicare le seguenti specifiche:

– in caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, ovvero di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi dei marciapiedi, sarà elevata una sanzione da € 173,00 a € 694,00, determinata ai sensi dell’art.29, comma 3, del Codice della Strada;

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– in caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell’art.255 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa aumentata fino al doppio; – in caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art.10 comma 5 della L. 353 del 21/11/2000;

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

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