MARCELLINA – Scavi stradali per le tubazioni, Italgas non deve pagare di più

Il Tar annulla il nuovo Regolamento e condanna il Comune a risarcire 2 mila euro

Nessun nulla-osta dell’ente gestore della strada, nessun progetto né verifiche: insomma, nessun adempimento che comporti un consistente e giustificato aggravio economico.

Così mercoledì 15 febbraio il Tar del Lazio ha annullato la parte del nuovo Regolamento sugli scavi stradali in vigore al Comune di Marcellina.

Con la sentenza numero 2688CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - i giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Italgas Reti, la società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale per uso domestico, industriale, commerciale, di riscaldamento a Marcellina, disciplinato dal contratto di concessione sottoscritto tra la stessa Italgas e il Comune il 10 ottobre 1985 e aggiornato il 28 maggio 2010.

In particolare Italgas aveva chiesto l’annullamento del “Regolamento per la disciplina degli interventi su suolo e sottosuolo stradale o aree assoggettate ad uso pubblico e per l’applicazione dell’entrata comunale non avente natura tributaria per la limitazione in tutto o in parte dell’uso pubblico della sede stradale”.

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Italgas contestava che il nuovo Regolamento, proposto dall’amministrazione del sindaco Alessandro Lundini e approvato dal Consiglio comunale il 17 gennaio 2017, aveva praticamente stravolto la concessione, in maniera arbitraria ed unilaterale. Infatti l’accordo iniziale non prevedeva il pagamento di alcun corrispettivo o indennizzo per gli scavi o per lavori sulla sede stradale e sulle aree soggette ad uso pubblico, inoltre stabiliva espressamente che “il Comune esonera la concessionaria per tutta la durata della concessione dal prestare cauzioni”.

Il nuovo Regolamento invece, assoggettava l’esecuzione dei lavori (e quindi la stessa concessionaria Italgas Reti) a pagare un canone di utilizzo della sede stradale, a versare una cauzione per l’autorizzazione, ad adempimenti e prescrizioni tecniche ulteriori ed economicamente più onerose per scavi e reinterri, posa in opera di stradali, ripristini pavimentazioni manomesse.

Inoltre Italgas sarebbe stata sottoposta a forme di controllo e sanzioni non previste dal Capitolato imponendo superfici di ripristino degli scavi maggiori con l’utilizzo di materiali di riempimento più costosi.

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Infine il Regolamento avrebbe introdotto adempimenti più onerosi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione agli scavi, come l’obbligo di preventiva acquisizione del nulla-osta, la predisposizione di documentazione tecnico-progettuale e l’esecuzione di verifiche e analisi preliminari.

Mercoledì il Tar ha accolto il ricorso di Italgas sulla base di una precedente sentenza 2740/2020CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - emessa tre anni fa dallo stesso Tribunale amministrativo a favore della concessionaria: in quel caso fu annullato il nuovo Regolamento del Comune di Civitavecchia approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2019.

Oltre ad annullare il Regolamento, i giudici hanno condannato il Comune di Marcellina a rimborsare Italgas Reti 2 mila euro per le spese di lite.

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