Nessun nulla-osta dellāente gestore della strada, nessun progetto nĆ© verifiche: insomma, nessun adempimento che comporti un consistente e giustificato aggravio economico.
CosƬ mercoledƬ 15 febbraio il Tar del Lazio ha annullato la parte del nuovo Regolamento sugli scavi stradali in vigore al Comune di Marcellina.
Con la sentenza numero 2688 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZAā- i giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Italgas Reti, la societĆ concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale per uso domestico, industriale, commerciale, di riscaldamento a Marcellina, disciplinato dal contratto di concessione sottoscritto tra la stessa Italgas e il Comune il 10 ottobre 1985 e aggiornato il 28 maggio 2010.
In particolare Italgas aveva chiesto lāannullamento del āRegolamento per la disciplina degli interventi su suolo e sottosuolo stradale o aree assoggettate ad uso pubblico e per l’applicazione dell’entrata comunale non avente natura tributaria per la limitazione in tutto o in parte dell’uso pubblico della sede stradale”.
Italgas contestava che il nuovo Regolamento, proposto dall’amministrazione del sindaco Alessandro Lundini e approvato dal Consiglio comunale il 17 gennaio 2017, aveva praticamente stravolto la concessione, in maniera arbitraria ed unilaterale. Infatti lāaccordo iniziale non prevedeva il pagamento di alcun corrispettivo o indennizzo per gli scavi o per lavori sulla sede stradale e sulle aree soggette ad uso pubblico, inoltre stabiliva espressamente che āil Comune esonera la concessionaria per tutta la durata della concessione dal prestare cauzioniā.
Il nuovo Regolamento invece, assoggettava lāesecuzione dei lavori (e quindi la stessa concessionaria Italgas Reti) a pagare un canone di utilizzo della sede stradale, a versare una cauzione per lāautorizzazione, ad adempimenti e prescrizioni tecniche ulteriori ed economicamente più onerose per scavi e reinterri, posa in opera di stradali, ripristini pavimentazioni manomesse.
Inoltre Italgas sarebbe stata sottoposta a forme di controllo e sanzioni non previste dal Capitolato imponendo superfici di ripristino degli scavi maggiori con lāutilizzo di materiali di riempimento più costosi.
Infine il Regolamento avrebbe introdotto adempimenti più onerosi ai fini dellāottenimento dellāautorizzazione agli scavi, come lāobbligo di preventiva acquisizione del nulla-osta, la predisposizione di documentazione tecnico-progettuale e lāesecuzione di verifiche e analisi preliminari.
MercoledƬ il Tar ha accolto il ricorso di Italgas sulla base di una precedente sentenza 2740/2020 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZAā- emessa tre anni fa dallo stesso Tribunale amministrativo a favore della concessionaria: in quel caso fu annullato il nuovo Regolamento del Comune di Civitavecchia approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2019.
Oltre ad annullare il Regolamento, i giudici hanno condannato il Comune di Marcellina a rimborsare Italgas Reti 2 mila euro per le spese di lite.




























