GUIDONIA – Incendi, caccia ai proprietari dei terreni incolti e ai fumatori

Il sindaco Barbet firma l’ordinanza: dal 15 giugno scatta l’obbligo di bonificare i lotti e il divieto di gettare cicche

Per chi non la rispetta sono previste multe fino a 500 euro e a stanare i trasgressori di Guidonia Montecelio spetterà alle Forze dell’Ordine.

E’ il contenuto dell’ordinanza numero 234, l’ordinanza anti-incendiCLICCA E SCARICALA – emanata ogni anno per prevenire i rischi di roghi estivi.

Il provvedimento è stato firmato martedì 7 giugno dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet ed è rivolto a tutti i proprietari e conduttori – soggetti privati e pubblici – di terreni che nel periodo compreso dal 15 giugno al 30 settembre dovranno seguire alcune direttive, a prescindere dalla classificazione e/o destinazione dei lotti.

È fatto obbligo di:

a) provvedere al taglio dell’erba e della vegetazione in genere e comunque della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette), alla rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, al fine di evitare che, dalla mancata cura delle aree, esse divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi;

b) di conservare i beni di loro proprietà o nella loro disponibilità costantemente liberi da materiali di scarto, anche di quelli eventualmente abbandonati da terzi.

Si ricorda che i proprietari sono comunque responsabili della formazione abusiva di discariche, a meno che i lotti non siano recintati, e che la proprietà dimostri di non avere responsabilità di “colpa attiva” (imprudenza, negligenza, imperizia), “colpa omissiva” (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito o “culpa in vigilando”, (mancata custodia o protezione finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente).

Nello stesso periodo dal 15 giugno al 30 settembre – sempre allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia – su tutto il territorio comunale è tassativamente vietato:

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 accendere fuochi di ogni genere;

 far brillare mine o usare esplosivi;

 usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

 usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

 fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

 esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

 transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

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 mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

I controlli sul territorio:

Al personale della Polizia Locale, alle Forze di Polizia presenti o transitanti sul territorio comunale, alle Associazioni di volontariato ausiliari e alla Polizia Locale convenzionate con il Comune, spetta il compito di verificare e vigilare sull’avvenuta esecuzione e sul rispetto dell’Ordinanza e all’accertamento delle violazioni, secondo le proprie prerogative e competenze.

Le sanzioni previste:

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente e dal Regolamento comunale di Polizia Urbana dell’Ente:

a) Il verde condominiale e gli spazi verdi prospettanti la pubblica via debbono essere mantenuti in condizioni decorose – sanzione euro 300;

b) Accensione fuochi – (sanzione commi 1 e 2 euro 300, commi 3, 4, 5, 6 euro 150).

Ogni altra violazione relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

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