GUIDONIA – Gasolio e benzina, guerra tra distributori confinanti

Possono coesistere due distributori di gasolio e benzina a 180 metri di distanza l’uno dall’altro e sulla stessa corsia di marcia? A Guidonia Montecelio pare proprio di sì.

Eppure c’è chi è convinto che tale situazione violi la libera concorrenza ma soprattutto la normativa urbanistica. Si tratta di Stefano Pascucci, titolare della “Telpa Srl”, società proprietaria dell’area di servizio “Icm” in via delle Genziane, nel quartiere di Colle Fiorito, la strada che collega il Centro commerciale “Tiburtino” con viale Roma.

Lunedì 20 giugno l’imprenditore è riuscito a spuntarla al Tar del Lazio che con la sentenza numero 8198 ha condannato il Comune di Guidonia Montecelio non soltanto a risarcirlo di mille euro di spese legali, ma soprattutto a consegnare copia della documentazione relativa all’impianto di distribuzione carburante “Q8” in costruzione sempre in via delle Genziane, fronte civico 66, a nemmeno 200 metri dal distributore “Icm”.

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La nuova pompa in corso di realizzazione è di proprietà della “3R Costruzioni Srl”, società del noto imprenditore guidoniano Aldo Romanelli, proprietario della Lottizzazione “La Sorgente” e dell’adiacente impianto Gpl “Fiamma 2000”, costruito nel 2013.

Il primo settembre 2021 Stefano Pascucci, attraverso l’avvocato Francesco Castiello, si è appellato al Capo dello Stato quando ha scoperto che l’impianto “Q8” in costruzione è stato autorizzato dal Comune di Guidonia Montecelio ad erogare anche gasolio e benzina in quello che in origine avrebbe dovuto essere soltanto rifornitore di Gpl e metano. Per questo Pascucci aveva richiesto le carte al Comune e dopo un mese si era rivolto al Tar che ha riconosciuto come illegittimo il tacito diniego dell’amministrazione.

Nella sentenza pubblicata l’altro ieri i giudici amministrativi hanno riconosciuto alla “Telpa Srl” l’interesse diretto a conoscere il contenuto dei provvedimenti – se esistenti – con cui il Comune ha acconsentito all’ampliamento del distributore della “3 R Costruzioni”.

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Il Tar ha condiviso che il criterio della vicinitas abilita l’imprenditore commerciale concorrente ad impugnare i titoli edilizi e autorizzativi considerato che il nuovo impianto avrà lo stesso bacino d’utenza e può rappresentare un reale pregiudizio per il distributore della “Telpa” con un conseguente calo del volume d’affari.

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