GUIDONIA – Caro bollette, il sindaco ordina di spegnere i termosifoni

Ordine per i cittadini: a casa caloriferi accesi 10 ore al giorno ad una temperatura massima di 19 gradi

Contro il caro bollette il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo lancia una serie di provvedimenti per il contenimento del consumo energetico di gas.

E’ in sintesi quanto stabilito oggi, lunedì 7 novembre con l’ordinanza numero 43 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – in cui il primo cittadino detta le nuove regole agli abitanti della Città dell’Aria sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Europeo lo scorso 5 agosto relativamente alle misure di riduzione della domanda di gas naturale e soprattutto della riduzione del 15% dei consumi nel periodo compreso tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023.

L’ordinanza del sindaco Mauro Lombardo prevede per tutti gli impianti termici a partire dal prossimo lunedì 21 novembre il funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le 23.

La riduzione sarà di un grado della temperatura dell’aria, ossia di 17° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e 19° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Secondo l’ordinanza, a controllare il rispetto dell’ordinanza da parte dei cittadini saranno gli organi di vigilanza e per i trasgressori sono previste multe salatissime.

Le misure previste dal sindaco non si applicano a:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

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d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

– la condizione di cui al precedente punto 2) non si applica a:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici già derogati dall’applicazione delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

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– la condizione di cui al precedente punto 3) non si applica a:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;

b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria di cui al D.P.R. n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;

c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al D.P.R. n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

La non applicazione della condizione di cui al precedente punto 2) agli impianti termici che

utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera murari, per

gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore;

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