TIVOLI – Viabilità, obbligo di pneumatici invernali e catene a bordo

In vigore da ieri fino al 15 aprile 2023, per chi sgarra multe e punti decurtati. Leggi le strade interessate

Il provvedimento riguarda Tivoli, ma anche San Polo dei Cavalieri, Marcellina, Moricone, Monteflavio e altri Centri dell’hinterland Nord Est di Roma.

E’ scattato da ieri, mercoledì 15 novembre, l’obbligo per tutti i veicoli a motore di circolazione con pneumatici invernali o catene a bordo.

Lo stabilisce l’ordinanza – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata dal dirigente alla Mobilità e Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale Gianluca Ferrara.

L’obbligo durerà fino al al 15 aprile 2023 ed è previsto su alcune strade provinciali:

– S.P. Affile

– S.P. Arcinazzo

– S.P. Arsoli Cervara

– S.P. Barco Di Agosta – Le Selve – Obaco

– S.P. Camerata Nuova Intero tratto

– S.P. Cervara Campaegli

– S.P. Ciclamini (Via dei)

– S.P. Civitella di Licenza

– S.P. Comunacqua

– S.P. Empolitana II Dal km 2+700 a fine strada

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– S.P. Forma Focerale Pozziglio Valle Papa

– S.P. Marcellina Monte Morra

– S.P. Maremmana Superiore

– S.P. Monte Livata S.P. Monte Livata Campo dell’Osso

– S.P. Monte Livata Jenne – S.P. Montorio Monteflavio

– S.P. Moricone Monteflavio

– S.P. Percile

– S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro

– S.P. Riofreddo Vivaro Turanense

– S.P. Roiate – S.P. Roiate S. Quirico

– S.P. Sacro Speco

– S.P. San Polo Monte Morra

– S.P. Subiaco Cervara

– S.P. Subiaco Jenne Vallepietra

– S.P. Tivoli S. Polo Marcellina

– S.P. Vallepietra – Campo la Pietra

– S.P. Vallinfreda Orvinio

– S.P. Vivaro Turanense

L’obbligo è esteso anche a tutte le strade non comprese nell’elenco in caso di presenza di neve e ghiaccio a secondo l’ordinaria diligenza.

L’ordinanza spiega inoltre che fino al 15 aprile 2023 i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

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Potranno essere impiegati soltanto gli pneumatici invernali omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

Chi viola l’ordinanza rischia pesanti sanzioni. La regola vale sia per automobili che autocarri, autobus, camper e trattori che viaggiano sui tratti di strada indicati.

Secondo il Codice della Strada, infatti, la sanzione varia da 41 euro (se nel centro abitato) a 84 euro (se fuori dal centro abitato), fino ad un massimo di 318 euro (se in autostrada).

Oltre alla sanzione amministrativa è inoltre disposta la decurtazione di 3 punti dalla patente.

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