E’ stata installata dieci mesi fa con l’obiettivo di garantire una migliore connessione a Marco Simone, il quartiere residenziale del Comune di Guidonia Montecelio.
Se non fosse che l’autorizzazione comunale all’opera era arrivata grazie al “silenzio-assenso”.



L’antenna di telefonia installata all’incrocio tra Via Eutropio e Via Caio Plinio Secondo a Guidonia
Una procedura tutt’altro che legittima, tanto più se l’amministrazione comunale aveva già espresso un parere negativo.
Per questo il Tar del Lazio ha annullato l’autorizzazione rilasciata alla “Inwit” (Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) per l’installazione di una Stazione Radio Base per la telefonia mobile in un terreno all’incrocio tra Via Eutropio e Via Caio Plinio Secondo.



Il cartello dei lavori all’ingresso del cantiere di via Eutropio a Marco Simone
Lo stabilisce la sentenza numero 6976 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – pubblicata dal Tribunale amministrativo regionale venerdì scorso 17 aprile.
I giudici hanno infatti accolto la domanda di annullamento del provvedimento formatosi per silentium presentata dall’avvocato Alfonso Torchia per conto di circa 80 residenti che a giugno 2025 iniziarono la battaglia a colpi di carte bollate contro “Inwit”, il primo Tower Operator italiano per numero di siti gestiti, con oltre 24.000 torri di telecomunicazioni, distribuiti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale su cui vengono ospitati gli apparati di trasmissione di tutti i principali operatori nazionali (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).






Due striscioni affissi nel terreno antistante al lotto in cui è in costruzione l’antenna
Nella sentenza il Tar ricostruisce la vicenda iniziata il 18 novembre 2024 con la presentazione dell’istanza unica per installare l’antenna sul terreno di proprietà della “Edilpro 20 Srl”, a circa 10 metri dalla casa più vicina.
Così il 13 gennaio 2025 l’Area comunale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) indisse una conferenza di servizi decisoria, fissando il termine perentorio per le determinazioni al 5 febbraio 2025 e invitando le varie amministrazioni competenti a partecipare.
Il 3 febbraio 2025, l’Area Urbanistica del Comune depositò un parere contrario, basato su due elementi.
Il primo era la mancata collocazione del sito tra quelli preferenziali individuati dal “Piano antenne” comunale approvato nel 2006.
Il secondo elemento è la vicinanza ad un sito sensibile, come la scuola dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Garibaldi di via Appiano a circa 500 metri, oltre all’esistenza di altri siti preferenziali a breve distanza.
Fatto sta che a quel punto, sembra essersi stato un “corto circuito” tra gli uffici comunali.



Infatti, nonostante il parere contrario dell’Urbanistica, l’amministrazione è rimasta inerte, mentre “Inwit” è andata avanti e il 19 maggio 2025 ha comunicato al Comune l’inizio dei lavori, dichiarando di agire in forza di autocertificazione e del supposto titolo perfezionato per silenzio assenso.
A quel punto, il 22 maggio 2025 l’Ufficio Urbanistica ha chiesto al Suap «le motivazione per le quali si sia perfezionato il silenzio assenso pur essendo stato espresso parere negativo», senza tuttavia ricevere risposta.
Nella sentenza di venerdì, il Tar ha evidenziato il parere negativo espresso dall’Ufficio Urbanistica rispetto alla localizzazione della stazione radio base nel terreno di Via Caio Plinio Secondo sulla base del cosiddetto “regolamento antenne” approvato nel 2006, in cui erano stati individuati i siti preferenziali ove posizionare gli impianti.
Secondo i giudici amministrativi, è evidente che in presenza di un argomentato parere negativo basato sulla localizzazione dell’impianto, “l’amministrazione comunale avrebbe dovuto dar conto – non necessariamente nell’atto conclusivo, suscettibile anche di formazione per silentium, ma quantomeno in atti endo-procedimentali propri della fase istruttoria – delle ragioni per cui ha inteso superare i rilievi critici evidenziati dall’altro organo coinvolto nella conferenza di servizi (nel caso di specie peraltro facente parte della stessa amministrazione)”.
“Non può ammettersi – conclude la sentenza del Tar – nell’ottica del rispetto del generale principio di ragionevolezza che informa l’ordinamento del diritto pubblico, che l’unica esternazione linguistica dell’ente procedente sul merito dell’autorizzazione risieda in un parere negativo reso da un suo organo e, tuttavia, il procedimento si concluda con esito positivo senza necessità di altra attività istruttoria o di specifiche spiegazioni”.





























