MONTEROTONDO – Movida in Centro, annullati i limiti orari di apertura

Il Tar accoglie in parte il ricorso dei ristoratori contro il Regolamento del Centro Storico

Da un anno erano obbligate a chiudere d’inverno entro mezzanotte e mezza e d’estate entro l’una e mezza. Senza contare tutti i divieti in ordine alla vendita di alcool. Divieti che il Tar del Lazio ha cancellato con un colpo di spugna.

Così giovedì 28 settembre con la sentenza numero 14401 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - il Tribunale amministrativo ha accolto in parte il ricorso presentato da alcune attività commerciali del Centro Storico di Monterotondo contro il Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale numero 4 del 17 marzo 2022.

I giudici hanno infatti condiviso la tesi dei ristoratori e annullato l’articolo 3, comma 10, lettera a) del Regolamento (CLICCA E LEGGI IL REGOLAMENTO).

A presentare ricorso erano stati “Ditta Covo Garibaldino” di Anna di Virgilio, “2p S.r.l.S.”, “Afg S.r.l.s”, “Tsopela S.r.l.s”, “Ditta Salvati Davide”, “Ditta A.R.Te.” di Lorenzo Ricci, “Ditta Pimento” di Marras Emanuela, “Fl S.r.l.S.”, “Enoteca Qb S.r.l.”, “Cupella S.r.l.”, “Ditta Vixio Spirito e Gusto”.

I titolari degli esercizi commerciali di ristorazione, bar, pub e simili della cosiddetta “zona A” contestavano diverse violazioni di legge da parte del Comune di Monterotondo, al fianco del quale si sono costituite Cinzia Fiorato, in proprio ed in Qualità di Presidente del Comitato “Associazione Insieme per il Centro Storico”, Ilaria Morali, Carla Orrù, Mario Massaro, Raffaella Palmiotto, Alessio Bertollini, Alessandra Di Federico, Laura Ricciardi, Ugo De Vecchis e Andrea Manzoni.

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In particolare, i ristoratori contestavano il comma 10, dell’articolo 3, rubricato come “Disciplina delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, settore alimentare, settori merceologici e requisiti”, nella parte in cui impone degli specifici orari di rimozione delle occupazioni di suolo pubblico e di chiusura delle attività per la zona A e limitazioni per la vendita di alcolici:

Comma 10. Orari: a. Gli orari di chiusura nella Zona A sono suddivisi in due periodi dell’anno denominati stagione invernale e stagione estiva:

– Durante la stagione invernale, che si conviene decorrere dal 1° novembre al 30 aprile, è disposto il termine dell’occupazione del suolo pubblico entro le ore 24:00 e la chiusura delle attività commerciali, come sopra indicati, entro le ore 00:30;

– Durante la stagione estiva, che si conviene decorrere dal 1° maggio al 31 ottobre, è disposto il termine dell’occupazione del suolo pubblico entro le ore 01:00 AM e la chiusura delle attività commerciali come sopra indicate, entro le ore 01:30 AM”.

Il Tar ha accolto la censura e annullato la lettera a) del il comma 10 dell’articolo 3 del Regolamento, viceversa ha respinto la richiesta sui commi b, c e d che restano immutati:

b. È fatto divieto di vendita per asporto di alcolici di ogni gradazione e in qualunque contenitore su tutto il territorio comunale, entro e non oltre le ore 24:00 (mezzanotte) e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM.

c. È fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro dalle ore 22:00 su tutto il territorio comunale e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM.

d. È fatto divieto di vendita di alcolici di qualsiasi gradazione dalle ore 21:00 e fino alla riapertura diurna, in ogni caso la vendita diurna non potrà avvenire prima delle ore 7:00 AM per tutti gli esercizi di vicinato, minimarket e similari, nonché tutte le forme di vendita esclusiva di alimenti e bevande tramite distributori automatici”.

“Il Consiglio comunale ha, innanzitutto, ecceduto le competenze ad esso attribuite dalle norme che ha posto a fondamento del proprio potere – scrivono i giudici del Tar nella sentenza – … nella Legislazione statale è espressa una tendenziale libertà, sotto plurimi profili (ivi compresi quelli relativi alla tipologia di merce offerta al pubblico o agli orari di vendita, qui di interesse), delle attività economiche, comprimibile soltanto a fronte di esigenze di tutela di specifici beni e valori, compatibili con il diritto europeo e nel rispetto del principio di proporzionalità; pertanto, è fuori di dubbio che negli anni, negli interventi per lo sviluppo e il rilancio dell’economia, il Legislatore statale abbia delineato, perlomeno tendenzialmente, il necessario superamento dei vincoli di varia natura per le attività, al fine di assicurare libertà e concorrenza nelle attività economiche”.

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