Niente privacy nella lotta all’evasione fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell’8 ottobre 2021

La nuova normativa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell’8 ottobre 2021

E’ consentito il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica serve per adempiere al pubblico interesse. Con ciò si intende anche l’esercizio di pubblici poteri attribuiti sempre al “pubblico interesse”. Questo vale anche per le Autorità indipendenti e per le Agenzie fiscali. Quindi il controllo pubblico o di un organismo di diritto pubblico sarà sempre consentito.

Si cancella, col decreto legge che smantella il vincolo della privacy, anche il potere del Garante che precedentemente poteva almeno imporre accorgimenti per garanzia l’inviolabilità di notizie sensibili dell’interessato ai trattamenti svolti.

Tutto questo non si ferma nemmeno davanti al PNRR. L’Autorità garante deve dare i pareri richiesti sui dati personali relativi riforme entro 30 giorni dalla richiesta. Se si va oltre questo tempo si procede superando l’acquisizione del parere.

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