Lavori di pubblica utilità in alternativa alla pena: ecco l’opportunità offerta a Castel Madama

Il sindaco Michele Nonni ha firmato una specifica convenzione col presidente del Tribunale di Tivoli, Stefano Carmine De Michele

Scontare una probabile pena con lavori di pubblica utilità. Da ora Castel Madama ne offre la possibilità. Il 3 maggio il sindaco Michele Nonni ha firmato la relativa convenzione col Presidente del Tribunale di Tivoli, Stefano Carmine De Michele così come previsto nei casi dettati dall’art 168 bis del Codice penale. Su richiesta dell’imputato il giudice può sospendere il procedimento e programmare un trattamento di prestazione di pubblica utilità.

La convenzione firmata, prevede che 5 soggetti svolgano attività non retribuita in favore della collettività in sei sedi identificate sul territorio: Sede Comunale, Castello Orsini, Biblioteca Comunale, Centro Anziani, Cimitero Comunale, Magazzino Comunale.

Saranno svolte attività di supporto alla manutenzione del patrimonio comunale e supporto amministrativo al personale interno al Comune.

Ecco cosa dice il dispositivo dell’articolo 168 bis Codice Penale

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Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

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La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

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