Aumento pedaggi A24, il Tar respinge la richiesta di sospensione dei comuni

Nella sentenza i giudici del Tar hanno inoltre distinto le situazioni del comune di Subiaco e degli altri Comuni, in quanto autori di diversi ricorsi. Per quanto riguarda Subiaco, è stato spiegato che “ il Comune ricorrente non ha allegato elementi nuovi e diversi rispetto a quelli riconducibili al ricorso introduttivo per il quale non era stata richiesta tutela cautelare”. Per gli altri 16 Comuni “non risulta prospettato dai ricorrenti un pregiudizio diretto in quanto è richiamata la mera e indimostrata impossibilità di rimborsare gli utenti che corrisponderanno gli incrementi tariffari contestati”, aggiungendo in questa seconda motivazione anche il Comune di Subiaco.
Nel dispositivo dei giudici del Tar è stato altresì rilevato che “risulta generico e altrettanto indimostrato, a tali fini, il richiamo al rapporto diretto tra gli aumenti tariffari e la diminuzione di opportunità sociali sul territorio – di tutti i Comuni ricorrenti e in eguale misura – unite alla contrazione di rapporti commerciali con la Capitale”.

Fa.Lo.

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