Eโ giunto a conclusioni basandosi esclusivamente sulle carte. E non รจ stata sufficiente neppure la relazione di due periti per insinuare il dubbio che ci fosse un erroreย e per verificare fisicamente la situazione.
Fatto sta che ha ordinato la demolizione delle strutture portanti del fabbricato sostenendo che non rispettasse le distanze dal confine.
Per chiarire lโerrore ci sono voluti 8 anni: la mappa catastale era sbagliata.
Cosรฌ mercoledรฌ 16 ottobre con la sentenza numero 17871 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZAโ- il Tar del Lazio ha condannato il Comune di Tivoli a rimborsare 2 mila euro di spese di giudizio alla โTrilussa ’93 S.r.l.โ, societร proprietaria di un complesso di villini in via Trilussa a Tivoli Terme.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della ditta e annullato lโordinanza numero 219 emessa dallโUfficio Urbanistica del Comune di Tivoli il 6 giugno 2016 imponendo la demolizione di opere considerate abusive.
In particolare, i tecnici comunali aveva ordinato di demolizione parte delle strutture portanti dell’edificio sul presupposto che non rispettavano i confini di proprietร previsti dal Piano Regolatore Generale, risultando un distacco inferiore a 5 metri dal confine della proprietร fondiaria.
Con lโordinanza il Comune aveva inoltre imposto il ripristino del piano interrato e del piano sottotetto del complesso, in quanto sarebbero stati oggetto di una modifica di destinazione d’uso non comunicata all’Amministrazione e, comunque, difforme rispetto al titolo edilizio rilasciato.
Dopo sei anni di causa gli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Corrado Testa hanno dimostrato che in Comune avevano preso un โabbaglioโ.
Il terreno era stato acquistato nel 1975 e le due particelle misuravano una estensione effettiva di 1.174 e di 940 metri quadrati.
Ma quando nel 2004 il lotto fu frazionato, al Catasto risultarono rispettivamente di 1.074 e di 840 metri quadrati.
Dati materiali errati riportati anche nellโatto di compravendita del 2007, quando la โTrilussa ’93 S.r.l.โ presentรฒ il piano di lottizzazione in Comune.
La difformitร tra lo stato reale e le risultanze catastali sarebbe stata rilevata anche nel corso dei due sopralluoghi disposti dal Comune: quello del 2010 e quello del 2014.
Tuttavia, mentre nel primo sopralluogo fu accertato il rispetto del distacco di 5 metri dal confine fondiario, nel secondo caso, il perito incaricato dal Comune riscontrรฒ la violazione delle distanze ma anche in quella occasione, il tecnico concluse con la necessitร di approfondire le ragioni della incongruenza tra la reale estensione del fondo e le risultanze catastali.
Verifiche fisiche dei confini mai effettuate dallโUfficio Urbanistica che invece concluse per la demolizione.
A smentire i tecnici comunali รจ stata la sentenza n. 1337/2017 del Tribunale di Tivoli – confermata dalla Corte dโAppello di Roma con la sentenza 21 giugno 2022, n. 4456 – , che ha espressamente rilevato โle risultanze dellโatto di acquisto devono prevalere rispetto alle mere risultanze catastaliโ, in ordine alle quali ha dato atto di โuna errata graficizzazione sulla mappa catastale della nuova linea di frazionamentoโ.
I giudici amministrativi hanno censurato lโoperato dei tecnici comunali: โ… la piรน ampia estensione del fondo rispetto alle risultanze catastali … era venuto in rilievo anche nella relazione del perito del Comune di Tivoli che ha dato la stura alla adozione dellโordinanza impugnata, avrebbe dovuto onerare lโAmministrazione a procedere ad un ulteriore approfondimento volto a verificare la reale consistenza dellโarea tanto piรน ove si consideri che la stessa Amministrazione aveva acquisito una precedente relazione peritale che concludeva per il rispetto del distacco tra i fabbricatiโ.































