TIVOLI – Non versa la tassa di soggiorno al Comune, albergatore assolto

Il Tribunale scagiona un 53enne tiburtino dall’accusa di peculato: doveva mille euro all’Ente

Il mancato pagamento al Comune dell’imposta di soggiorno incassata dai clienti non è più reato.

Per questo ieri, martedì 26 settembre, il Tribunale di Tivoli ha assolto un 53enne albergatore tiburtino dall’accusa di peculato perché il fatto non sussiste.

Il Collegio presieduto dal giudice Cristina Mazzuoccolo – a latere i giudici Rosamaria Mesiti e Teresa Garcea – ha ribadito che il mancato riversamento dell’imposta nelle casse pubbliche non è più contemplato dal Codice Penale.

LE VERIFICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA, 1.008 EURO NON VERSATI AL COMUNE DI TIVOLI

Nel 2019 l’imprenditore, titolare di un bed and breakfast ricavato in un casale tra gli ulivi, si era ritrovato la Guardia di Finanza di Tivoli alla porta.

I militari, anche su input dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Proietti, avevano svolto alcune verifiche sull’effettivo riversamento della tassa nelle casse comunali, soldi destinati a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Durante la verifica gli investigatori delle Fiamme Gialle accertarono che negli ultimi 5 anni – tra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 – l’albergatore aveva evaso poco più di mille euro.

In particolare, non aveva versato 681 euro nel 2014, 57 euro nel 2015, 420 euro nel 2016, 270 nel 2017: per un totale di 1.008 euro.

LEGGI ANCHE  TIVOLI - Elezioni, corsa a 5 per la carica di sindaco

A quel punto, il 53enne era finito a processo con l’accusa di peculato, in quanto il gestore di una struttura ricettiva era considerato un incaricato di pubblico servizio.

L’ALBERGATORE NON E’ INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, COM’E’ CAMBIATA LA LEGGE

Nel frattempo l’interpretazione del ruolo rivestito dagli albergatori è stato modificato prima dall’articolo 180 del Decreto Legge numero 34 del 19 maggio 2020 e successivamente dall’articolo 5-quinquies della Legge numero 215 del 17 dicembre 2021.

In particolare quest’ultima, con un’interpretazione autentica, ha riconosciuto l’effetto retroattivo del contenuto di carattere innovativo rispetto alla qualifica da attribuirsi al gestore di una struttura ricettiva quale responsabile d’imposta e non più di incaricato di pubblico servizio.

IL PRECEDENTE A GENNAIO E L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’assoluzione di ieri ricalca una sentenza che ha fatto storia in una Città turistica come Tivoli, dove dal primo gennaio 2012 è istituita la tassa dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, in una misura stabilita annualmente dalla Giunta entro i termini di legge (CLICCA E LEGGI COS’E’ L’IMPOSTA DI SOGGIORNO).

Il 25 gennaio 2023, infatti, il Tribunale aveva assolto una 53enne albergatrice tiburtina dall’accusa di peculato per lo stesso motivo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso il Collegio presieduto da Nicola Di Grazia si era ispirato alla sentenza numero 9213 – CLICCA E SCARICA LA SENTENZA - emessa il 15 febbraio 2022 dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione in cui è stato chiarito che i gestori delle strutture ricettive non rispondono più del reato di peculato in caso di omissione del riversamento agli Enti dell’Imposta di soggiorno incassata, neppure per le fattispecie precedenti all’entrata in vigore del D.L. 34/2020.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - "Partita del Cuore", continua la raccolta fondi per Raffy

Deve escludersi – scrivono i Supremi giudici di Cassazione – che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che aveva attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica”.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.