PALOMBARA MONTEROTONDO – Rifiuti non pagati, la discarica perde la causa coi Comuni

Il gestore chiedeva più di 5 milioni di euro non versati dalla municipalizzata fallita “Nuova Era”

Per due anni la municipalizzata aveva scaricato i rifiuti senza pagare, per questo il gestore dell’impianto li pretendeva dagli Enti Locali. Una richiesta inammissibile quella di “Eco Italia 87 srl”, la società che gestiva la discarica dell’Inviolata di Guidonia, nei confronti dei Comuni di Palombara Sabina e Monterotondo per ottenere complessivamente 5 milioni 234 mila 885 euro e 68 centesimi oltre interessi e rivalutazione monetaria. Mercoledì 30 dicembre con la sentenza 14138 il Tar del Lazio ha riconosciuto che i due Comuni non hanno alcuna obbligazione diretta né responsabilità extracontrattuale per i corrispettivi maturati per lo smaltimento dei rifiuti da parte di “Nuova Era Spa”.

Si tratta della società a capitale interamente pubblico costituita dai due Comuni ed altri Enti per attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento. Società che conferì i rifiuti di Palombara e Monterotondo all’Inviolata dal primo gennaio 2006 al primo dicembre 2008, fino a quando l’8 luglio 2009 il Tribunale di Tivoli ne dichiarò il fallimento. Da parte sua “Eco Italia” il 16 luglio 2008 citò in Tribunale la municipalizzata, dopodiché si inserì nel fallimento e nel frattempo puntò a recuperare i 5 milioni dai due Comuni, chiedendo rispettivamente un milione 323.532,80 a quello di Palombara Sabina e 3 milioni 911.352,88 a quello di Monterotondo. Sei anni fa con la sentenza 1558/2014 il Tribunale civile di Tivoli dichiarò il difetto di giurisdizione e ora è il Tar del Lazio ad “assolvere” i due Comuni. Tra l’altro non esiste prova di una condotta premeditata o colposa degli Enti Locali, insomma Palombara e Monterotondo non avevano usato “Nuova Era” come “schermo” per non pagare il servizio, per cui non si può ricondurre la pretesa responsabilità diretta o indiretta come ipotizzato da “Eco Italia 87”.

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Secondo i giudici amministrativi, il fallimento non era da addebitare a condotte fraudolente dei Comuni bensì nelle difficoltà gestionali e carenze organizzative della riscossione delle tasse sui rifiuti. Il gestore della discarica dovrà pertanto risarcire a ciascun Comune 3 mila euro per le spese di lite.

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