PALOMBARA SABINA – Monte Gennaro, via libera all’impianto di radiodiffusione digitale

Il Ministero aveva ordinato lo spegnimento dell’impianto della “Digital Radio Group”: il Tar annulla

Prima ha rilasciato l’autorizzazione, ma dopo le verifiche ne ha disposto l’annullamento ordinando lo spegnimento dell’impianto. In realtà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è andato oltre i suoi poteri e soprattutto non ha motivato il provvedimento.

Per questo la “Digital Radio Group”, Società Consortile a Responsabilità Limitata, potrà continuare a trasmettere dall’impianto di radiodiffusione di Monte Gennaro a Palombara Sabina.

E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza numero 18161 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata lunedì 4 dicembre.

Col provvedimento è stato infatti accolto il ricorso della Digital Radio Group, Operatore di rete per la realizzazione e la gestione del servizio multimedia in tecnica numerica che il 18 gennaio 2023 si era vista notificare dal Ministero l’ordine di spegnimento mediante suggello dell’impianto di trasmissione radiofonica in tecnica digitale con contestuale annullamento dell’autorizzazione rilasciata il 31 agosto 2022.

LEGGI ANCHE  GUIDONIA - "Lo Sport Oltre", Arturo Mariani al convegno di "Azione Studentesca"

Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’istanza di richiesta di autorizzazione alla sperimentazione presentata dalla Digital Radio Group il 22 settembre 2021 “è stata viziata da irregolarità che pregiudicano il rilascio dell’autorizzazione, e la sola semplice sostituzione dell’emittenti che compongono il consorzio non può essere accettata poiché de facto risulterebbe sia come numero di emittenti (da 9 sono passate a sei) che come componenti un consorzio diverso da chi ha presentato l’istanza”.

Già il 4 marzo scorso il Tar aveva accolto la tesi della Digital Radio Group e garantito la prosecuzione dell’impianto operante sulla frequenza 206.352 MHz Canale 9C dalla postazione di Monte Gennaro.

Con la sentenza numero 18161 i giudici hanno bocciato il provvedimento di revoca del Ministero.

“… nel provvedimento impugnato – che ha natura di atto di secondo grado in quanto diretto ad incidere sull’autorizzazione precedentemente rilasciata – non vi è alcun riferimento ai presupposti per l’esercizio del potere di autotutela decisoria – si legge nella sentenza –: l’Amministrazione ha del tutto pretermesso di fornire una motivazione che desse conto delle ragioni giustificatrici del sacrificio inferto all’interesse di parte ricorrente a proseguire l’attività di sperimentazione, interesse che permane fino al momento in cui i diritti d’uso delle frequenze saranno definitivamente assegnati, anche tenendo conto del fatto che l’attività di sperimentazione potrebbe avere un ipotetico rilievo ai fini della futura assegnazione delle frequenze stesse, in quanto, ai sensi delle relative linee guida (punto 22, sez. IV), potrebbe essere attribuito un punteggio in ragione dell’esperienza nella trasmissione con la tecnica digitale (cft. Cons. St., sez. VI, ord. n 3344 del 25 agosto 2023)”.

Il Tar ha condannato il Ministero ha rimborsare alla “Digital Radio Group” 2 mila euro per le spese di giudizio.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.