
Variazione essenziali
Tra le modifiche all’articolo 17 della legge regionale 15/2008, si stabilisce che costituisce variazione essenziale un aumento “superiore al 15 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato”.
Nella versione precedente l’aumento tollerato era fissato al 2%; d’ora in poi, fino al limite del 15%, si resta nel concetto di parziale difformità, sanabile grazie all’istituto del Salva casa.
Cambia anche la modifica dell’altezza: costituisce variazione essenziale quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani.
Anche la tolleranza per la modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, è fissata al 15 per cento della sagoma stessa.
Modificata anche la disciplina sull’accertamento di conformità (sostituito integralmente l’art. 22 della Legge 15/2008).
Recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra
Particolare attenzione va all’articolo 25 che disciplina il recupero di seminterrati, sottotetti o garage posti al piano terra, anche nei centri storici a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione.
Le altezze minime interne nette sono:
- 2,40 mi per locali destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive;
- 3,00 mi per locali con destinazione commerciale.
Mutamento della destinazione d’uso
Si dà facoltà ai i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale di approvare, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001;
Decorso il termine del 31 dicembre 2025 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti:
- nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
- nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR.