MENTANA – Centro di compostaggio: via libera del Consiglio di Stato

Il Tar del Lazio aveva bloccato l'aggiudicazione e ne era scaturita una dura polemica politica

Sono passati due mesi e il Consiglio di Stato ha riportato tutto come prima. Via libera al Centro di Compostaggio di via Botticelli a Mentana. Lo scorso 14 giugno i giudici amministrativi hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva bloccato il contratto stipulato tra il comune di Mentana e la ditta che si era aggiudicata il bando europeo, dopo il ricorso di un’altra azienda. Sulla vicenda era andato all’attacco anche il centrodestra mentanese.
Ad aggiudicarsi i lavori era stato un raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) composto dalla azienda Ecopans srl di Gardone Riviera in provincia di Brescia e dalla Danima srl di Mentana. Il 22 febbraio era stato firmato il contratto che il Tar del Lazio ha annullato con sentenza pubblicata lo scorso 16 aprile.
Un’opera dal costo di 501 mila euro di cui 101 mila a carico del comune di Mentana e i restanti 400 mila arrivati grazie a un contributo della Regione Lazio per riqualificare l’ex depuratore Botticelli, realizzando al suo posto il Centro di Compostaggio.
Nell’area è in programma la realizzazione di due impianti separati e distinti, entrambi con capacità di conferimento della frazione organica pari rispettivamente a 130 tonnellate all’anno e 80 tonnellate annue. E proprio qui era sorto il problema principale. Infatti secondo la ditta che aveva fatto ricorso – la City Net Ecologia e Ambiente srl mandataria del raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) costituito con la Emmepi srl – il comune di Mentana ha chiesto nel bando che le caratteristiche tecniche di questi impianti fossero proprio uguali a quelle della macchina realizzata dalla Ecopans srl che ha poi vinto la gara insieme alla Danima di Mentana. Una riproduzione pressoché letterale della scheda tecnica che sarebbe valsa a targare il bando senza ammettere nemmeno a riguardo né equivalenze né migliorie.
Caratteristiche dunque ben precise quelle indicate nel bando ossia che gli impianti avessero una sola camera di compostaggio, escludendo in questo modo molte ditte del settore. Infatti alla fine al bando ha partecipato un solo soggetto. Una rigidità non motivata, perché la ricorrente ha dimostrato attraverso la documentazione prodotta che non c’era nessuna evidente necessità di avere queste caratteristiche esclusive rispetto al l’attività effettivamente da espletare.

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