TIVOLI – Bocciata in prima media, alunna di 11 anni promossa dal Tar

I giudici “bocciano” i docenti: non hanno considerato l’impegno e i progressi della bambina

Per decidere di farle ripetere l’anno scolastico era bastato contare il numero delle insufficienze gravi e di quelle lievi. Senza considerare anche l’impegno profuso dalla bambina nel secondo quadrimestre per recuperare il deficit di apprendimento e le lacune ereditate dalle scuole elementari.

Insomma, non c’è stata una valutazione complessiva.

Per questo il Tar del Lazio ha annullato per difetto motivazionale la non ammissione alla seconda media di una alunna dell’Istituto Comprensivo Statale “Tivoli V” di Bagni di Tivoli.

La vicenda emerge dalla sentenza numero 13042 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - con la quale il 3 agosto scorso i giudici amministrativi hanno obbligato l’Istituto a reinvestire con urgenza il Consiglio di Classe per la rivalutazione e l’ammissione dell’alunna in seconda media.

A giugno lo stesso Consiglio aveva deliberato all’unanimità la bocciatura della bambina per il mancato raggiungimento della sufficienza in tutte le materie.

In particolare l’alunna aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi.

Troppe, secondo le ferree regole dell’Istituto Comprensivo Statale “Tivoli V” di Bagni di Tivoli che dall’anno scolastico 2021/2022 aveva previsto un massimo di un’insufficienza grave (4) e di due insufficienze lievi (5) come criteri guida per l’ammissione alla classe successiva.

Per questo i genitori della bambina si sono affidati agli avvocati Michele Bonetti e Silvia Antonellis, due legali romani altamente specializzati nel Diritto all’Istruzione, che hanno impugnato davanti al Tar del Lazio la comunicazione di non ammissione alla seconda media, i verbali dello scrutinio e le pagelle del primo e del secondo quadrimestre, oltre alla delibera con cui sono stati determinati i criteri per l’ammissione alla classe successiva.

Nel ricorso al Tribunale amministrativo regionale gli avvocati Michele Bonetti e Silvia Antonellis hanno elencato i motivi dell’illegittimità della bocciatura.

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A cominciare dalla mancata considerazione dell’intero percorso di studi durante l’anno scolastico che ha visto l’alunna, dal primo mese di scuola sino al termine delle lezioni, incrementare le proprie conoscenze migliorando i propri voti in 7 materie e recuperando 2 insufficienze gravi e 3 insufficienze lievi.

Gli avvocati Bonetti e Antonellis hanno inoltre evidenziato come i docenti non abbiano considerato il comportamento dell’alunna migliorato al punto tale da avere un rapporto rispettoso sia dei coetanei sia degli adulti, tantomeno hanno preso in considerazione la sua frequenza costante, tanto da risultare assente un solo giorno.

Infine i legali dei genitori hanno contestato all’Istituto scolastico la mancata predisposizione di sistemi di ausilio e di supporto per il recupero delle insufficienze, evidenziando che l’alunna era stata sottoposta all’ultima verifica di Francese addirittura nel mese di marzo scorso senza essere più interrogata, come invece accaduto in altre materie.

Motivazioni condivise dal Tar del Lazio.

I giudici – richiamando le sentenze n. 3906 del 2020 e n. 5917 del 2019 e le ordinanze nn.1439 e 5317 del 2019 del Consiglio di Stato – hanno ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”.

Il Tar ha inoltre richiamato la “circolare del Ministero n. 186 del 2017 in cui si precisa che l’ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline”.

“In via di sintesi – si legge nella sentenza del Tar – avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico, come quello che emerge nel caso in esame, deve essere assistito da una più pregnante motivazione (in termini, cfr. Cons. Stato, n. 5917/2019), che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che – come si ritrae dalla lettura della norma su indicata – quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva”.

In poche parole, la non ammissione è un’eccezione che si realizza solo all’esito negativo “dell’esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico”.

Da parte sua, l’Istituto “Tivoli V” davanti al Tar ha riconosciuto un miglioramento nell’andamento didattico dell’alunna, affermando che gli stessi non sarebbero stati in ogni caso sufficienti a consentirne l’ammissione al successivo anno, in ragione del fatto che “il numero delle insufficienze era tale da non rispondere ai criteri di ammissione deliberati dal collegio docenti”.

Il rilevato difetto motivazionale – scrivono i giudici – rivela in realtà un’erronea comprensione dei criteri normativi di riferimento.

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