TIVOLI – Abbandono dei rifiuti in strada, reato o sanzione amministrativa?

Comunicato di Antonello Livi, Presidente dell'Associazione Kronos Valle Aniene

Da Antonello Livi, Presidente dell’Associazione Kronos Valle Aniene, riceviamo e pubblichiamo:

Antonello Livi, Presidente dell’Associazione Kronos Valle Aniene

“L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti posto in essere da cittadini privati tra “Codice dell’ambiente” e “Codice della strada

Un’ammenda da 1000 a 10.000 euro nel caso di REATO o sanzione amministrativa se si tratta di Illeciti che riguardano il CDS.

Con l’entrata in vigore dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137, commette un reato contravvenzionale anche il “privato cittadino” che abbandona rifiuti.

Questo influisce anche sul diffuso impiego di dispositivi tecnologici per l’accertamento degli illeciti in materia di abbandono di rifiuti, in particolare sull’uso dei dispositivi di videosorveglianza ricollocabile, le cosiddette “fototrappole”.
Nel corso degli anni, proprio con l’intento di contrastare su più fronti gli illeciti in materia di gestione di rifiuti, il quadro sanzionatorio di riferimento si è arricchito, ma anche complicato.
Alle disposizioni del Testo unico dell’ambiente, contenuto nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che prevedevano di fatto conseguenze differenti in base al soggetto autore dell’abbandono, si sono via via aggiunte altre ipotesi di illecito. In particolare andiamo ad affrontare quello che attualmente è il più frequente nei comuni limitrofi.

Abbandono su strada: cosa riporta il codice della Strada?

Sempre nel 2010 è stato modificato poi l’articolo 15 del Codice della Strada, che oggi prevede due ipotesi di illecito amministrativo:
il comma 1, lettera f), vieta il deposito di rifiuti o altre materie, l’insudiciamento e l’imbrattamento della strada e delle sue pertinenze;
la lettera f-bis, invece, proibisce di insozzare la strada e le sue pertinenze, gettando rifiuti o altri oggetti dai veicoli (in sosta o in movimento).
La ratio in questo caso è indubbiamente la tutela della sicurezza stradale e non potrebbe essere altrimenti attraverso la disincentivazione di condotte che porterebbero ad alterare la normale circolazione causando intralcio, disagio e pericolo lungo la sede stradale.

Cosa potrebbero fare i Comuni?

Vi è poi la questione connessa alla regolamentazione comunale in materia di rifiuti, adottata in virtù del combinato disposto dell’art. 7 del Testo unico degli enti locali e dell’art. 198 del TUA.
Il primo conferisce ai comuni la potestà regolamentare (esercitata dal Consiglio comunale), nelle materie di propria competenza.
Il secondo, l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, riguarda in modo specifico le competenze dei comuni in materia ambientale.
In particolare, il comma 2, riconosce ai comuni il concorso alla gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso regolamenti che si occupano, tra l’altro, di:
1) misure per la tutela igienico sanitaria nella gestione dei rifiuti;
2) modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
3) modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani.
A ciò si aggiunge anche la possibilità per i comuni di adottare regolamenti in materia di degrado urbano e ambientale secondo quanto previsto dai commi 5 e 7-ter dell’articolo 50 TUEL.
Il margine di manovra concesso agli enti locali, seppur limitato, è comunque funzionale alle esigenze di contrasto di condotte di abbandono di rifiuti.

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L’accertamento con l’ausilio di strumenti di videosorveglianza

Oggigiorno, il tema del contrasto all’abbandono di rifiuti non può escludere considerazioni strettamente connesse all’impiego di sistemi di videosorveglianza e, di conseguenza, alla protezione dei dati personali.

Oggi il loro impiego deve però tenere conto della più recente normativa in materia di protezione dei dati personali: tanto quella contenuta nel Regolamento UE 2016/679 e nel vigente Codice privacy, quanto – seppur per limitati aspetti – le disposizioni del D.Lgs. 51/2018 che attua in Italia la Direttiva 2016/680.
Fondamentale è determinare le finalità perseguite: la tutela dell’ambiente rientra nel più ampio concetto di sicurezza urbana sotto il profilo della tutela del territorio e della prevenzione e repressione di illeciti.
Ciò porta a ritenere che il trattamento debba essere in via generale soggetto alla conformità alla disciplina contenuta nel GDPR, salvo aspetti peculiari ricadenti nella specifica disciplina in materia di sanzioni penali.
Ma Non basta.
Come già sostenuto dal Garante nei provvedimenti citati, devono essere rispettati i principi di necessità e la proporzionalità: l’impiego di telecamere costituisce l’extrema ratio laddove qualsiasi altro intervento non è idoneo a contrastare un conclamato e oggettivo fenomeno di abbandono di rifiuti.
Va da sé che al contrario i sistemi di videosorveglianza devono rivelarsi risolutivi.
Ancora, come più volte ribadito dagli interventi del Garante che a più riprese ha censurato l’operato di diversi comuni, devono essere messi in atto tutti quegli adempimenti previsti dalla normativa.
I comuni (attraverso la Polizia Locale), che intendono utilizzare questi impianti ricollocabili o fissi dovranno poi assolvere agli adempimenti specifici in materia.
Oltre a prevedere l’uso di sistemi di telecontrollo, fissi o ricollocabili, nei regolamenti comunali, il trattamento deve essere oggetto della necessaria Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA, prevista dall’art. 35 GDPR e il loro impiego deve essere disciplinato anche dal punto di vista operativo.
Per il trattamento deve inoltre essere fornita la necessaria informativa a norma degli articoli 13 e 14 GDPR, sia in formato esteso sul sito web comunale, sia attraverso l’installazione di cartelli di “area videosorvegliata”, ossia informativa di primo livello.

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Sicché, giova ripetere, se la condotta rientra nell’articolo 15 del Codice della strada, per effetto del principio di specialità, non dovrà essere valutata come reato.

Inoltre, la norma richiamando il concetto di abbandono e deposito incontrollato (art. 192, co. 1), esclude che possa essere considerato reato il posizionamento del rifiuto da parte del cittadino senza il rispetto delle regole della raccolta differenziata oppure il posizionamento del rifiuto non all’interno del cassonetto, ma vicino a questo, poiché in tal modo egli non voleva abbandonare il rifiuto sul terreno, tanto da averlo portato in un’area che egli sa essere destinata alla successiva raccolta!

Non per ultimo…

Chiamarle fototrappole è forse riduttivo; si tratta di un importante strumento tecnologicamente avanzato per la Polizia Locale per contrastare illeciti di varie fattispecie e per rendere la nostra città un luogo più sicuro e vivibile per tutti.
Le telecamere mobili e relativo servizio sono in grado di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo una vigilanza costante del territorio. Inoltre, le immagini e i video acquisiti rappresentano una fonte di prova inconfutabile delle violazioni commesse, facilitando l’identificazione dei trasgressori e l’erogazione delle sanzioni.

La nostra Associazione, impegnata non solo sul tema delle tutela degli animali, ma sul tema Ambiente, grazie al Protocollo Nazionale sottoscritto insieme ai CC FORESTALI, invita i cittadini a rispettare le norme nazionali e quelle dei regolamenti comunali per garantire la sicurezza di tutti e la vivibilità delle nostra città”.

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