NEROLA MONTEFLAVIO MONTORIO – Il Tar salva la scuola nei Comuni montani: annullato il Piano di Dimensionamento

Provincia e Regione volevano accorpare l’Istituto “Giorgi” a Montelibretti senza un motivo

L’estate scorsa i tre sindaci di Monteflavio, Nerola e Montorio Romano si erano raccomandati di non effettuare modifiche all’attuale assetto.

Tuttavia l’ultimo giorno del 2024 la Regione Lazio aveva accolto la proposta della Città Metropolitana di Roma e deciso di sopprimere l’Istituto comprensivo “Giuliano Giorgi” accorpandolo all’Istituto comprensivo “Piazza della Repubblica” di Montelibretti.

Un abuso vero e proprio, in quanto il provvedimento è stato emesso in violazione della normativa e non è supportato da alcuna motivazione.

Per questo il Tar del Lazio ha annullato il “Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2025/26” approvato dalla giunta Rocca con la delibera numero 1161 del 23 dicembre 2024, pubblicata nel B.U.R. Lazio numero 105 del 31 dicembre 2024.

Lo stabilisce la sentenza numero 15699 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata venerdì 22 agosto dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

I giudici hanno accolto il ricorso depositato il 6 marzo scorso dal Comune di Monteflavio, Montorio Romano e Nerola, rappresentati dagli avvocati Giuseppe Colavitti, Enrico Mantovani (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nel ricorso i sindaci di Monteflavio Giovanni Ugolini, di Montorio Romano Vincenzo Ponzani e di Nerola Domenico Lelli avevano evidenziato che l’Istituto comprensivo “Giuliano Giorgi” conta 402 alunni distribuiti in 8 plessi localizzati su 4 sedi diverse in tre comuni montani distanti l’uno dall’altro dai 5 ai 14 chilometri, tra la sede centrale nel Comune di Monteflavio, a Nerola e Montorio Romano.

Si tratta di tre Comuni montani identificati dalla stessa Regione Lazio con la Legge numero 9 del 22 giugno 1999, meglio nota come “Legge sulla Montagna”.

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In particolare, il Comune di Monteflavio, sede dell’Istituto Giorgi, è classificato come Comune montano ad “elevato disagio”, con una percentuale di territorio montano pari al 96%.

Il Tar ha riconosciuto che, a dispetto della peculiarità dei territori coinvolti e nonostante con nota del 24 settembre 2024 i tre sindaci avessero lamentato l’irragionevolezza della scelta di modificare l’assetto attuale della rete scolastica dell’Istituto “Giuliano Giorgi”, la Città Metropolitana procedeva unilateralmente all’adozione del Piano Metropolitano con il decreto numero 167 del 29 ottobre 2024.

Due mesi dopo la Regione Lazio aveva approvato il “Piano Regionale” proprio sulla base della proposta avanzata dalla Città Metropolitana, con riferimento all’aggregazione dell’Istituto comprensivo “Padre Giuliano Giorgi” di Monteflavio all’Istituto comprensivo “Piazza della Repubblica” di Montelibretti.

“Tale provvedimento – si legge nella sentenza numero 15699 – si pone in violazione, in primo luogo, dell’articolo 19 del D.L. 98/2011 che, definendo i criteri per la definizione del contingente organico di DS e DSGA impone, come criterio generale, “la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”.

La necessità di tutelare i Comuni montani emerge anche nella definizione della soglia minima di studenti necessaria per il riconoscimento dell’autonomia scolastica che, appunto, per gli istituti situati nelle piccole isole, nei Comuni montani e nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, è ridotta a 400 studenti (in luogo degli ordinari 900) (v. art. 19, comma 5, del D.L. 98/2011).

Nello stesso senso depone il D.M. n. 127/2023 che ribadisce “la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani” e ripropone il criterio numerico di 400 studenti per i Comuni Montani (v. punti 2 e 4 del D.M. n.127/2023)”.

Nella sentenza i giudici amministrativi evidenziano inoltre come “in assenza di alcuna congrua, trasparente ed intellegibile motivazione” la Regione abbia aggregato l’istituto comprensivo “Padre Giuliano Giorgi” del Comune Montano di Monteflavio con l’istituto comprensivo “Piazza della Repubblica” del Comune di Montelibretti, con conseguente soppressione dell’autonomia scolastica dell’Istituto Giorgi.

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“Il provvedimento – scrivono i giudici del Tar del Lazio – non dà conto dell’impiego di alcun criterio per l’individuazione degli istituti oggetto di aggregazione, ma si limita a rinviare al provvedimento adottato da Città metropolitana.

Anche tale motivazione per relationem non appare tuttavia sufficiente.

Il rinvio, com’è noto, è idoneo a legittimare il provvedimento solo nel caso in cui l’atto a cui si rinvia fornisca chiara motivazione delle ragioni sottese alla sua adozione.

Nel caso in esame, invece, neanche l’atto presupposto illustra compiutamente le ragioni sottese alla scelta di aggregazione, limitandosi a dare atto di aver ricevuto “scarse proposte provenienti dai territori”.

Deve all’uopo essere osservato, peraltro, che l’eventuale mancato o tardivo recepimento di proposte da parte dei Comuni interessati non esonera ad ogni modo l’Amministrazione procedente dall’adozione di un provvedimento compiutamente motivato in merito alle ragioni giustificatrici sottese alla scelta di dimensionamento”.

Il Tar ha condannato Regione Lazio e Città Metropolitana a rifondere 2 mila euro per le spese processuali sostenute singolarmente dai Comuni di Monteflavio, Nerola e Montorio Romano.

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