TIVOLI - Cimitero, il Comune assegna la gestione alla ditta senza attrezzi

Il Tar boccia la gara aggiudicata col 57% di ribasso

Per partecipare alla gara le ditte avrebbero dovuto prima dimostrare di essere in possesso delle attrezzature adatte: moto pala, mini escavatore, calaferetri e pantografo cingolato.

Un requisito fondamentale da dimostrare esibendo le fatture di acquisto dei macchinari ancora prima della procedura.

Invece il Comune di Tivoli è riuscito ad aggiudicare l’appalto ad una ditta priva del requisito fondamentale.

E’ il retroscena all’oramai “chiacchierata” gara d’appalto per la gestione biennale del cimitero, inizialmente aggiudicata alla “Fratelli Abbate Snc” di Tivoli, quindi revocata e assegnata alla “Magif Servizi Srl” di Carbognano in provincia di Viterbo.

Ieri, lunedì 22 gennaio, a chiudere il caso con la sentenza numero 1210 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA – è stato il Tar del Lazio che ha respinto il ricorso della “Fratelli Abbate Snc” condannandola a risarcire 4 mila euro ciascuno il Comune di Tivoli e la “Magif Servizi Srl” per le spese di giudizio.

I giudici hanno dichiarato legittima la determina dirigenziale numero 1799 del 27 luglio 2023, con cui il Comune di Tivoli aveva annullato in autotutela l’aggiudicazione alla “Fratelli Abbate s.n.c. di Abbate Domenico & C.” dei servizi funebri per due anni, aggiudicando la gara alla “Magif Servizi Srl”, classificatasi in seconda posizione.

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D’altronde, il primo agosto 2023 gli stessi giudici del Tar avevano accolto il ricorso dell’azienda viterbese amministrata da Marco Nardocci per l’annullamento della determina dirigenziale numero 1380 del 12 giugno 2023 di affidamento dell’appalto alla “Fratelli Abbate”, la quale si era aggiudicata la gara offrendo un ribasso del 57,50%, sull’importo base di 195.461 euro e 42 centesimi per l’importo contrattuale di 283.171,10, oltre Iva 22%, per complessivi 101.468,74 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella sentenza di ieri i giudici amministrativi hanno evidenziato che l’articolo 83, comma 6, del nuovo Codice dei contratti prevede come requisito di partecipazione il “possesso di una dotazione stabile di attrezzature tecniche comprendente, una moto pala, un cala feretri, un pantografo cingolato per la movimentazione delle salme all’interno del cimitero; tale requisito dovrà essere dimostrato tramite l’esibizione delle fatture di acquisto”.

Viceversa – annota il Tar – la “Fratelli Abbate” nel Documento di Gara Unico Europeo si è limitata a dichiarare che, “per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico disporrà dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico seguenti…”.

Insomma, dalla dichiarazione emerge che parte dell’attrezzatura sarebbe stata acquistata o noleggiata dalla ditta tiburtina solo nell’eventualità in cui essa si fosse aggiudicata la gara, “il che – sentenzia il Tar del Lazio – comprova la carenza del requisito al momento della partecipazione alla procedura”.

La ditta – rincarano la dose i giudici – avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la mancanza di un requisito di partecipazione di ordine speciale richiesto dalla lex specialis.

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