Si è presentato all’Ufficio Immigrazione per richiedere il permesso di soggiorno, ma alla domanda ha allegato un certificato di residenza fasullo.
Per questo il permesso gli è stato negato.
Tuttavia, lui non si è perso d’animo e si è rivolto alla giustizia amministrativa convinto delle sue ragioni.
Il risultato è stato sempre lo stesso: nessun permesso di soggiorno.
La vicenda emerge dalla sentenza numero 16422 – CLICCA E LEGGI LA SENTENZA - pubblicata ieri, lunedì 22 settembre, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Protagonista della vicenda è un cittadino egiziano che il 21 luglio 2020 presentò alla Questura di Roma domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rigettato il 27 aprile 2022 in quanto il certificato di residenza allegato alla domanda non corrispondeva all’effettiva residenza del richiedente.
Davanti al Tar la Questura ha ribadito di aver chiesto al Comune di Tivoli di verificare l’autenticità del certificato di residenza prodotto dall’extracomunitario, che è risultato falso.
“Tale circostanza – sentenziano i giudici amministrativi – non è generica, né può ritenersi priva di fondamento, atteso che la parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a smentire l’assunto dell’Amministrazione”.
Così il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, dichiarando inammissibile anche la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta.
L’egiziano è stato condannato a pagare 1.500 euro per le spese sostenute dalla Questura di Roma.