Incendi Boschivi: Tivoli non ha pietà per chi sgarra, ecco cosa cambia

Tutti, cittadini privati, Enti pubblici e privati sono obbligati a tenere regolate le siepi vive per evitare il restringemento o il danneggiamento delle strade. I rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno devono essere tagliati, in particolare verso le curve stradali, siepi e ramaglie devono essere contenute come previsto dal codice della strada.

 

SFALCIO E DISERBO: DOVE TRASPORTARE I MATERIALI DI  SCARTO? I materiali di scarto devono essere trasportati in centri di raccolta e asmaltimento autorizzati dalla Legge. La bruciatura è consentita solo sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e dietro preventivo nulla-osta del Comune di Tivoli , al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.

 

DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati. Questo periodo è considerato di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo pertanto sono vietate tutte le attività e le azioni che possano innescare incendio.

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LE SANZIONI

 

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito la sanzione sarà elevata da 169 euro a 680 euro determinata ai sensi dell’art. 29 comma 3, del Cod. della strada.

 

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro

 

Nel caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, la sanzione sarà elevata da 300 euro fino a 3mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione aumenta fino al doppio.

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Nel caso di procurato incendio, riguardanti anche solo l’innesco potenziale, dal 15 giugno al 30 settembre 2017 sarà applicata una sanzione non inferiore a 1.032 euro e non superiore a a 10.329 euro, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L. 353 del 21.11.2000

 

 

 

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