Tutti, cittadini privati, Enti pubblici e privati sono obbligati a tenere regolate le siepi vive per evitare il restringemento o il danneggiamento delle strade. I rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale esterno devono essere tagliati, in particolare verso le curve stradali, siepi e ramaglie devono essere contenute come previsto dal codice della strada.
SFALCIO E DISERBO: DOVE TRASPORTARE I MATERIALI DI SCARTO? I materiali di scarto devono essere trasportati in centri di raccolta e asmaltimento autorizzati dalla Legge. La bruciatura è consentita solo sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e dietro preventivo nulla-osta del Comune di Tivoli , al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2017 è vietato bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati. Questo periodo è considerato di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo pertanto sono vietate tutte le attività e le azioni che possano innescare incendio.
LE SANZIONI
– Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito la sanzione sarà elevata da 169 euro a 680 euro determinata ai sensi dell’art. 29 comma 3, del Cod. della strada.
– Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro
– Nel caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, la sanzione sarà elevata da 300 euro fino a 3mila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione aumenta fino al doppio.
– Nel caso di procurato incendio, riguardanti anche solo l’innesco potenziale, dal 15 giugno al 30 settembre 2017 sarà applicata una sanzione non inferiore a 1.032 euro e non superiore a a 10.329 euro, ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L. 353 del 21.11.2000