TIVOLI – Botti di Capodanno, rauti e petardi vietati fino al 6 gennaio

Il sindaco firma l'ordinanza per evitare tragedie durante le festività. Previste sanzioni e sospensioni delle licenze

Nell’approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il Comune di Tivoli è per consuetudine teatro di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché dei fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppur in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti.
Per questo ieri, mercoledì 18 dicembre, il sindaco Marco Innocenzi ha firmato l’ordinanza numero 433 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – e ha disposto una serie di misure preventive al fine evitare eventuali danni a persone, animali e al patrimonio privato e pubblico.
a) a far data da sabato 21 dicembre 2024 fino a tutto il giorno 6 gennaio 2025:
1) il divieto di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d’artificio ascrivibili alle categorie di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, compresi gli ex fuochi di libera vendita, ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In particolare, è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia, coriandoli o scintillanti e simili, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;
2) il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, ivi compresi quelli appartenenti alla categoria F1, F2 e F3 (articolo 3 Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123) in luogo pubblico ed anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati; (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, numero 123);
3) il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di documento di identità;
b) dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 07:00 del 01 gennaio 2025:
1) il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all’art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, numero 773 – “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
2) il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, solai, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l’uso, l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
L’ordinanza firmata dal sindaco Innocenzi prevede che le violazioni alle prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00).
L’inosservanza dell’Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per dieci giorni.
Il sindaco Innocenzi raccomanda inoltre:
1) di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita, di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso, ancor meno di tentare a riaccenderli;
2) lo scrupoloso rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 29 luglio 2015, nr. 123 – “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”, in particolare degli articoli 5 e 33, che limitano la vendita di giochi pirotecnici ai minori a seconda della categoria di prodotto;
3) di vigilare, affinché i minori non facciano uso o detengano simili materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro.
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