Approvato dal Consiglio comunale di Subiaco, riunito sotto la presidenza di Claudia Di Pasquali, il Regolamento per la disciplina delle attività rumorose nel territorio. Scopo del provvedimento è quello di tutelare la salute dei cittadini e la tranquillità pubblica, intendendo tuttavia assicurare il corretto svolgimento di spettacoli musicali, teatrali, ricreativi oltre alle attività artigianali e industriali.
Il Regolamento, che si compone di 21 articoli, stabilisce criteri di valutazione in riferimento ad attività rumorose a carattere temporaneo nell’ambito di pubblici esercizi, circoli privati, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park e assimilabili, fissandone i relativi orari e i valori limite di emissione dei suoni.
Altri articoli del Regolamento riguardano le modalità per la presentazione delle domande per l’autorizzazione alle attività rumorose a carattere temporaneo, i criteri di applicazione in presenza di discoteche, sale da ballo e similari oltre a strutture destinate a sport, tempo libero e spettacoli non temporanee. Non mancano poi disposizioni per l’impiego di attrezzature specifiche (macchine da giardino, impianti di condizionamento, sistemi di allarme) e di impianti particolari (autolavaggi, pubblicità fonica).
Ulteriori articoli stabiliscono le modalità di controllo da parte di Polizia Municipale e Arpa, con possibilità del ricorso a specifiche ordinanze in caso di non eliminazione delle cause che danno origine all’inquinamento acustico. Qualora avvengano immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e la fonte dell’emissione acustica sia stata già diffidata, ordinata la bonifica dell’impianto oppure sia stata negata o revocata l’autorizzazione e si continui a non rispettare le norme di legge o del Regolamento, il Dirigente della Polizia Locale, con propria ordinanza, provvede a sospendere l’uso della sorgente sonora che è causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l’intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all’intera attività, se non individuabile la specifica sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell’attività determina automaticamente il blocco di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
Le violazioni alle norme e prescrizioni contenute nel Regolamento, sono punibili con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 a € 10.000,00.
Fa. Lo.