Sosteneva di abitare nell’alloggio da vent’anni, quando cioè la nonna paterna era stata trasferita nella casa di cura in cui sarebbe successivamente deceduta.
Ma i “pezzi di carta” raccontano un’altra storia.
Per questo una inquilina di una casa popolare a Tivoli non avrà la sanatoria.
Lo stabilisce la sentenza numero 3507 pubblicata il 5 maggio dal Consiglio di Stato.
I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso della donna italiana finalizzato a far annullare la sentenza numero 13350/2025 emessa un anno fa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
La donna si era rivolta alla magistratura dopo il provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel complesso Ater di Via Pio IX, a Borgonovo, frazione di Tivoli Terme.
A parere della donna, non sarebbe dimostrata la sua qualifica di occupante sine titulo prima del 23 maggio 2014, circostanza per la quale le è stata negata l’assegnazione secondo quanto previsto dall’ex articolo 22, comma 140, della Legge della Regione Lazio 1/2020.
Ai giudici la donna ha riferito di vivere all’interno della casa popolare: “… sin dal 13 giugno 2006, quando la nonna paterna aveva già lasciato l’immobile e viveva, come peraltro ha fatto sino alla data della propria morte, nella Casa di Cura dove era degente […]”.
Il Consiglio di Stato ha preso atto del certificato storico anagrafico prodotto da Ater e Comune di Tivoli, dal quale emerge che la nonna paterna, legittima assegnataria della casa popolare, ha risieduto in via Pio IX dal 22 marzo 2007 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 6 settembre 2014.
Per cui ne consegue che alla data del 23 maggio 2014 – individuata dall’articolo 22 comma 140 della Legge 1/2020 ai fini della regolarizzazione degli alloggi detenuti in assenza di titolo legittimante – la donna non possedeva la qualità di occupante sine titulo, e per questo motivo non aveva titolo per la regolarizzazione dell’alloggio.
I giudici hanno inoltre sentenziato che i censimenti richiesti periodicamente da Ater non hanno alcun valore, essendo basati su elementi meramente fattuali che non possono certo mettere in dubbio le attestazioni risultanti dal certificato storico anagrafico, unico documento valido per individuare la residenza legale della donna.
La nonna, legittima assegnataria, ha risieduto all’interno dell’alloggio fino al 6 settembre 2014, quindi oltre la data limite del 23 maggio 2014 stabilita dalla legge: per questo, conclude il Consiglio di Stato, l’Ater ha rigettato l’istanza di regolarizzazione legittimamente e doverosamente.





























